In caso di crisi aziendale l’imprenditore può ricorrere a procedure giudiziarie che gli consentono di ripianare, almeno parzialmente, i debiti e di evitare la dichiarazione di fallimento.
Una di queste procedure, definite “concorsuali”, è il concordato preventivo, disciplinato agli artt. 160 e seguenti della legge fallimentare, di cui al Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, più volte modificato e innovato nel corso degli anni.
FINALITA’ DEL CONCORDATO
La finalità principale del concordato preventivo è, dal lato dell’imprenditore in crisi, quella di poter beneficiare di un periodo di tempo nel quale le azioni esecutive (pignoramenti) dei creditori sono sospese, a fronte della presentazione al Tribunale competente di un piano di liquidazione e soddisfacimento dei creditori; dalla parte dei creditori l’utilità del concordato è nella maggiore celerità della procedura in esame ed in un loro maggiore coinvolgimento rispetto alla procedura fallimentare.
Vediamo ora, in estrema sintesi, le fasi che caratterizzano il concordato preventivo.
REQUISITI OGGETTIVI
Innanzitutto la legge stabilisce alcuni requisiti, cosiddetti “oggettivi”, perché l’imprenditore possa essere ammesso al concordato preventivo, requisiti che devono sussistere anche nel caso di dichiarazione di fallimento.
In base a tali requisiti sono esclusi dalla procedura di concordato preventivo gli imprenditori che: hanno avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300mila euro; hanno realizzato nello stesso periodo ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200mila euro; hanno un ammontare di debiti non superiore a 500mila euro.
In presenza dei requisiti di legge l'imprenditore che si trova in stato di crisi o in uno stato di insolvenza puo' proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo' prevedere:
- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma;
- l'attribuzione delle attivita' ad un “assuntore”;
- la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra le diverse classi ma senza alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
Una recente modifica legislativa ha introdotto la possibilità di prevedere, nella domanda di concordato, che i creditori privilegiati o muniti di pegno o ipoteca, non siano soddisfatti per intero a patto che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista.
La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari, salvo il caso di concordato con continuità aziendale previsto dall'art. 186-bis della legge fallimentare, cioè un concordato basato non sulla liquidazione dell’attività ma sulla sua continuazione, in modo da pagare i creditori con i proventi dell’azienda.
PIANO O PROPOSTA DI CONCORDATO
Come anticipato, il fulcro della procedura di concordato preventivo è costituito dal “piano” o “proposta di concordato”, che dovrà essere allegato al ricorso, da presentarsi al Tribunale del luogo dove ha sede l’impresa; in tale piano dovrà essere illustrata la situazione patrimoniale della società ed essere descritte le modalità previste per il risanamento.
Il “piano”, di fondamentale importanza perché su di esso si basa la valutazione del Tribunale, che potrà accogliere o rigettare il ricorso, dovrà inoltre essere accompagnato da una relazione illustrativa, redatta da un professionista a ciò abilitato, che sia indipendente e non abbia avuto rapporti di lavoro autonomo o dipendente con la società di cui si chiede l’ammissione al concordato.
Una volta accolto il ricorso dell’imprenditore – che andrà iscritto nel Registro Imprese e che produrrà l’effetto di rendere inefficaci nei confronti dell’impresa gli atti esecutivi dei creditori – il Tribunale nominerà gli organi preposti alla procedura, cioè il Giudice delegato, il Commissario Giudiziale ed eventualmente un liquidatore se ritenuto necessario in caso di molteplicità di beni.
ADUNANZA DEI CREDITORI
I creditori vengono convocati dal commissario giudiziale in apposita adunanza, nel corso della quale possono esprimere voto favorevole o contrario alla proposta di concordato; essi, inoltre, possono presentare osservazioni o proporre opposizioni ai provvedimenti del Giudice.
Inoltre, essi, purchè rappresentino almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori.
L’art. 161 l.f. prevede anche la possibilità, per l'imprenditore, di depositare il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo allegando unicamente i bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare in un secondo momento la proposta ai creditori, il piano concordatario, l'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano nonché tutta la ulteriore documentazione prescritta (c.d. concordato “in bianco”).
DECRETO DI OMOLOGAZIONE
Una volta approvato il piano dai creditori convocati in adunanza il Tribunale, se ritiene di convalidare il concordato, emana il decreto di omologazione, che conclude la fase iniziale della procedura; se, invece, ritiene di respingerlo per mancanza dei requisiti di legge, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.
Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio; con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento contestualmente emessa.
A seguito dell’omologazione del Tribunale, il commissario giudiziale ed il liquidatore eventualmente nominato provvederanno a dare esecuzione al piano approvato, liquidando i creditori secondo le modalità definite nel concordato.
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, se di rilevante importanza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato; la risoluzione non può essere domandata quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.