Con la costituzione del fondo patrimoniale, previsto all’art. 167 c.c., i coniugi possono destinare una parte o la totalità dei loro beni ai bisogni della famiglia, con la finalità principale di vincolarli allo scopo e renderli impignorabili per debiti contratti per motivazioni diverse.
IMPIGNORABILITA’ DEI BENI DEL FONDO
In base all’art. 170 c.c., infatti, i creditori di entrambi o di uno solo dei coniugi non possono sottoporre a pignoramento i beni del fondo, a meno che non dimostrino che il debito è stato contratto proprio al fine di soddisfare i bisogni della famiglia.
Si tratta di un importante effetto giuridico che ha fatto sì che il ricorso al fondo patrimoniale sia stato utilizzato come espediente per sottrarre i beni alle azioni esecutive dei creditori, salvaguardando il proprio patrimonio.
AZIONE REVOCATORIA
E’ opportuno, tuttavia, rilevare che la legge consente, ai creditori che abbiano subito un danno a seguito della costituzione del fondo da parte del loro debitore, di tutelarsi esercitando un’azione giudiziaria, detta “revocatoria”, prevista all’art. 2901 c.c., al fine di far dichiarare inefficace, dal Tribunale competente, nei loro confronti il fondo così costituito.
Tutela cheè stata ulteriormente rafforzata con l’introduzione dell’art. 2929 bis c.c., che prevede la possibilità, per il creditore leso nelle proprie ragioni di credito da un atto dispositivo a titolo gratuito - tra cui rientra senza dubbio il fondo patrimoniale - di soddisfarsi sui beni del proprio debitore, anche senza dover prima esperire l’azione revocatoria.
ISCRIZIONE D’IPOTECA SUI BENI DEL FONDO
A ciò si aggiunga che, con una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 5631 del 7 marzo 2017, è stata affermata la validità dell’iscrizione di ipoteca effettuata dal creditore di un coniuge (ma il principio è estensibile anche ai creditori di entrambi i coniugi) sui beni immobili costituiti in fondo patrimoniale con atto precedentemente trascritto.
La Suprema Corte ha infatti osservato che gli effetti dell’accoglimento dell’azione revocatoria, disciplinata all’art. 2901 c.c., retroagiscono al momento della costituzione del fondo, rendendo inefficace il fondo stesso nei confronti dei creditori che hanno agito in revocatoria.
Ciò comporta che i beni ricompresi nel fondo devono ritenersi, nei confronti di quei creditori, liberi da vincoli, per cui si considera legittima l’iscrizione d’ipoteca eseguita sui beni facenti parte del fondo patrimoniale regolarmente costituito.
MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEL FONDO
Si ricorda che, per costituire il fondo, i coniugi, in qualsiasi momento, anche dopo aver scelto il regime patrimoniale all’atto del matrimonio, devono recarsi dal notaio per la redazione dell’atto di costituzione del fondo, che verrà quindi trascritto nei pubblici Registri immobiliari se in esso vengono inclusi beni immobili o al PRA per quanto riguarda gli autoveicoli, o ancora nel Registro Imprese per le quote di partecipazione societaria.
Nell’atto di costituzione del fondo, poi, verrà specificato se la proprietà dei beni rimane in capo ad uno o ad entrambi i coniugi, mentre l’amministrazione spetterà comunque ad entrambi.
DISCIPLINA
Con la costituzione del fondo patrimoniale i frutti dei beni in esso ricompresi – ad esempio i canoni di locazione percepiti dall’affitto degli immobili, oppure gli utili derivanti dalla partecipazione in società imprenditoriali – devono essere utilizzati esclusivamente per i bisogni della famiglia.
In caso di figli minorenni, inoltre, i beni ricompresi nel fondo non possono essere venduti a terzi senza l’autorizzazione del giudice tutelare, al quale bisognerà ricorrere in tutti i casi in cui si decida di disporre diversamente di tali beni; in mancanza di figli minori, per il compimento degli atti dispositivi sarà, invece, sufficiente il consenso di entrambi i coniugi.