Durante la vita dell’impresa possono sorgere esigenze, di natura economica o semplicemente personale, che portano l’imprenditore a decidere di cedere a terzi tutta o solo una parte dell’azienda; in quest’ultimo caso si parla di cessione o trasferimento di ramo d’azienda.
CONTRATTTO DI CESSIONE
La cessione è un vero e proprio contratto, che cedente e cessionario devono stipulare dinanzi al notaio nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, da iscrivere nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
Si tratta, in sostanza, di un atto con effetti devolutivi in capo all’acquirente, in base alla quale l’acquirente-cessionario acquista dal venditore-cedente una parte del complesso aziendale, facendosi carico delle obbligazioni e dei rapporti in essere al momento della cessione.
SUCCESSIONE NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI
In particolare, salvo diversa pattuizione tra le parti, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale; è il caso, ad esempio, del contratto di locazione dell’immobile ove si svolge l’attività dell’azienda, nel quale al conduttore-cedente si sostituisce il conduttore-cessionario, proseguendo il rapporto già esistente.
In generale, i crediti che l’azienda ceduta ha nei confronti di terzi si trasferiscono in capo all’acquirente anche senza il consenso dei terzi ceduti; quindi i debitori dell’azienda saranno tenuti ad adempiere nei confronti dell’acquirente, anche se la legge fa salvo il pagamento all’alienante eseguito dal terzo in buona fede.
Per quel che riguarda i debiti dell’azienda l’art. 2560 c.c. detta un principio che salvaguarda i diritti dei creditori dell’azienda, prevedendo la responsabilità solidale dell’alienante e dell’acquirente dell’azienda, i quali, pertanto, saranno entrambi tenuti, in solido, al pagamento dei debiti aziendali, purchè risultino dalle scritture contabili obbligatorie.
SUCCESSIONE NEI RAPPORTI DI LAVORO
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro tra il cedente ed i suoi dipendenti anche questi si trasferiscono, salvo risoluzione avvenuta prima della cessione; per le retribuzioni non pagate risponderanno sia il cedente che il cessionario, a cui il lavoratore potrà rivolgersi per ottenere quanto a lui spettante.
L’art. 2112, a tal proposito, disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, stabilendo che il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Differisce dal trasferimento di ramo d’azienda l’appalto di opere o servizi, attraverso cui un’impresa committente conferisce ad un altro soggetto la gestione di una parte della sua attività, conservandone la titolarità.
APPALTO DI SERVIZI E TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Le due operazioni, tuttavia, non si escludono a vicenda e possono essere realizzate contestualmente, come ha rilevato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6770 del 17/03/2017.
Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte una importante società facente capo ad una catena alberghiera aveva appaltato a terzi la gestione del centro fitness e benessere di un albergo; al termine dell’appalto il complesso aziendale, comprensivo di tutti i beni, era rientrato sotto la diretta gestione della società alberghiera.
La causa era stata avviata, in primo grado, da una lavoratrice del centro fitness che, licenziata ingiustamente, chiedeva di essere reintegrata sul posto di lavoro alle dipendenze dell’albergo che aveva riacquistato il ramo d’azienda precedentemente dato in appalto.
Alla luce della vicenda esposta la Corte, richiamando anche precedenti giurisprudenziali della Corte Europea, afferma che ai fini del trasferimento di ramo d’azienda la disciplina di cui all’art. 2212 c.c. postula che il complesso organizzato dei beni dell’impresa sia passato ad un diverso titolare in forza di una successione giuridica.
COMPATIBILITA’ DEI DUE ISTITUTI
Aggiunge la Corte che il trasferimento d’azienda o di ramo di essa è configurabile anche in caso di successione nell’appalto di servizi, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da consentire l’esercizio di un’attività d’impresa.
Considerazioni analoghe valgono quando alla cessazione dell’appalto il servizio torni in gestione diretta all’imprenditore già committente; a tale riguardo, precisa la Corte, il criterio decisivo per stabilire se c’è stato un trasferimento d’azienda consiste nel fatto che l’entità economica conservi la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario, il che si desume in modo particolare dal proseguimento o dalla ripresa della sua gestione.