Entra in vigore il giorno 1 aprile 2017 la legge 8 marzo 2017, n. 24, che detta “ Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, pubblicata sulla G.U. n.64 del 17-3-2017.
Si tratta di un testo atteso da tempo, che cerca di dare soluzioni ai frequenti casi italiani di malasanità e di responsabilità medico-professionale, introducendo, tra l’altro, un nuovo reato specifico di omicidio e lesioni personali commesso da medici nell’esercizio della loro professione.
Vediamo nel dettaglio alcune delle novità introdotte dalla legge 24/2017.
DIFENSORE CIVICO E CENTRI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO
Innanzitutto è previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.
Il Difensore civico può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria; a seguito della segnalazione, verificatane la fondatezza, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalita' stabiliti dalla legislazione regionale.
In ogni regione è inoltre istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, istituito dalla medesima legge; quest’ultimo, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009.
TRASPARENZA DEI DATI
Norme specifiche riguardano la trasparenza dei dati, stabilendo che la direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta.
Inoltre, è previsto l’obbligo, per le strutture sanitarie pubbliche e private, di rendere disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.
Altra importante novità riguarda la possibilità, per i familiari o gli altri aventi titolo del deceduto, di concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, nonché di disporre della presenza di un medico di loro fiducia.
Veniamo ora alle norme relative alla responsabilità medico-sanitaria.
RESPONSABILITA’ PENALE
Come anticipato, è stato introdotto nel codice penale l’art. 590-sexies, relativo alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, che applica le pene previste per i reati generici di omicidio e lesioni personali ai fatti commessi nell'esercizio della professione sanitaria.
La stessa norma dispone che qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilita' è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali.
RESPONSABILITA’ CIVILE
Per quanto riguarda la responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, la legge in esame prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile (inadempimento delle obbligazioni) delle loro condotte dolose o colpose.
La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonche' attraverso la telemedicina.
A livello personale il medico che opera in struttura sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (responsabilità extracontrattuale), salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
RISARCIMENTO DEI DANNI
In ordine all’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni la legge 24/17 dispone che chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria e' tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente, chiedendo di procedere all’espletamento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
La presentazione del ricorso costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento; in alternativa la parte danneggiata può esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Altre norme del testo di legge disciplinano il diritto di rivalsa della struttura sanitaria e della compagnia assicurativa condannate in giudizio nei confronti del medico responsabile, nonché l’obbligo di copertura assicurativa a carico delle strutture sanitarie, oltre che degli esercenti la professione medica.
E’ prevista, inoltre, l’azione diretta del soggetto danneggiato, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie e all'esercente la professione sanitaria.
FONDO DI GARANZIA
Infine, è istituito il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, alimentato con contributo annuale delle imprese assicurative; il Fondo provvederà alla copertura dei danni non risarciti dalle compagnie assicurative, nei casi di insolvenza delle stesse o di risarcimenti superiori ai massimali, come negli altri casi previsti dalla legge medesima.