Amministrazione di sostegno: ambito di applicazione

 Con l’entrata in vigore della l. n.6/2004 è stata introdotta la figura dell’amministratore di sostegno, disciplinata agli articoli 404 ss. del codice civile, prevedendo la possibilità, per chi ha limitazioni che non compromettono totalmente la capacità di agire ed attendere alle esigenze quotidiane, di farsi assistere negli atti di amministrazione straordinaria e, più in genere, nelle operazioni di maggiore complessità.

ART. 404 SS CODICE CIVILE

II beneficiario dell’amministrazione di sostegno, infatti, può compiere tutti gli atti che non richiedono la presenza dell’amministratore – così come indicati dal giudice tutelare nel provvedimento di nomina - conservando in ogni caso la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana; egli, inoltre, può fare testamento, purché capace di intendere e di volere al momento dell’atto, può sposarsi e riconoscere i propri figli.
L’amministratore di sostegno  viene nominato con ricorso al giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio della persona inferma; il Giudice, assunta ogni opportuna informazione, provvede con decreto, sentito il beneficiario ed i suoi congiunti.

La scelta dell’amministratore di sostegno deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario; il giudice tutelare, pertanto, sceglierà preferibilmente l’amministratore tra i prossimi congiunti, quindi il coniuge o convivente, i parenti fino al quarto grado ma anche, in mancanza dei primi o qualora ravvisi ragioni di opportunità, un terzo.

L’amministratore dovrà attenersi alle indicazioni date del giudice tutelare all’atto della nomina, con obbligo di rendicontare periodicamente le spese sostenute nello svolgimento della sua funzione e dovrà chiedere l’autorizzazione del giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione e quelli che comportano un mutamento rilevante nella vita e nel patrimonio dell’amministrato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’ambito di applicazione dell’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno, che lo distingue dagli altri istituti tutelari dell’interdizione e dell’inabilitazione, viene individuato volta per volta in base all’esame che il giudice tutelare, supportato dai consulenti ed esperti psicopedagogici, compie sul beneficiario, per individuarne le capacità e l’autonomia.

In generale si può affermare, come ha fatto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17962/2015, che, rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia ma alle residue capacità ed all’esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell’attività lavorativa.

VALUTAZIONE DELL’AUTONOMIA DEL BENEFICIARIO

Ne consegue che non si può impedire all’incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto, restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell’amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario, in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali.

Ciò in quanto – precisa la Cassazione - deve attribuirsi all’istituto dell’interdizione carattere residuale, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 440/2005, tenendo conto dell’intento legislativo, di cui alla legge n. 6 del 2004, di salvaguardare nella massima misura possibile l’autodeterminazione del soggetto in difficoltà, attraverso il superamento concettuale del momento autoritativo, tradizionalmente connesso al divieto di compiere una o più attività.

E’ opportuno, pertanto, che la protezione della persona in difficoltà si attui prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva ed alle sue esigenze, in conformità al rispetto del principio costituzionale dell’inviolabilità dei diritti dell’uomo.  

pubblicato il 13/05/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)