Si segnala, per la novità della materia trattata dal legislatore e per la rilevanza sociale del provvedimento, l'approvazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, pubblicata in G.U. n.127 del 3.6.2017 e che entrerà in vigore il 18.6.2017.
Il testo di legge ha la finalità di contrastare il fenomeno, tristemente diffuso tra i giovani, del bullismo attutato attraverso la rete internet ed i social network, mediante azioni sia a carattere preventivo – incentrate sulla formazione degli studenti e dei docenti – sia a carattere repressivo e sanzionatorio, oltre che con misure volte al recupero sociale e psicologico tanto delle vittime quanto degli autori delle condotte illecite.
DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO
La legge, preliminarmente, definisce il cyberbullismo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Vediamo ora, in sintesi, i provvedimenti di contrasto al fenomeno previsti dalla legge.
OSCURAMENTO DEL CONTENUTO LESIVO
La misura più immediata è quella dell’istanza di oscuramento e rimozione del contenuto lesivo, che il minore ed il genitore/tutore possonno inviare al gestore del sito e del social media, il quale deve provvedere entro 48 ore; nel caso in cui questi non provveda, o non sia possibile individuarlo, la stessa istanza può essere inoltrata al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede in modo analogo.
AMMONIMENTO
Altra misura importante è quella dell’ammonimento, già disciplinata all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; essa comporta che, fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per i reati di diffamazione, minaccia, violazione della privacy, commessi mediante la rete internet da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, il questore, su segnalazione della vittima o dei suoi genitori, o dell’autorità scolastica o di altra istituzione, convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale.
Quanto all’obbligo di segnalazione la legge dispone che il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Con riferimento a queste ultime ed alle azioni a carattere preventivo la legge in esame prevede una serie di obiettivi di formazione da attuarsi nei confronti degli studenti e dei docenti delle scuole, ma anche attraverso i mass media, con particolare riguardo ai temi dell’uso responsabile dei mezzi tecnologici ed informatici e della legalità.
Tali programmi dovranno essere attuati e realizzati già a partire dal triennio 2017-2019, avvalendosi di reti costitute da rappresentati delle autorità coinvolte a livello nazionale e locale, da esperti della Polizia postale e dalle associazioni operanti nel settore.
A livello scolastico ogni Istituto dovrà nominare un referente che dovrà partecipare ai programmi di formazione previsti dalla legge, secondo le linee guida che saranno indicate dal “tavolo tecnico”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
TAVOLO TECNICO
Del tavolo, da istituirsi dopo l’entrata in vigore della legge, faranno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Il tavolo tecnico dovrà redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo ed il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui dovranno attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet.