Nel caso di fornitura d’opere o servizi, ad esempio quando vengono commissionati dal condominio lavori di ristrutturazione, chi è il soggetto responsabile del pagamento? A chi deve rivolgersi l’impresa creditrice? Il singolo condomino entro quali limiti è responsabile e come può liberarsi da ogni onere nei confronti del creditore?
LA CORTE DI CASSAZIONE
A queste domande ha dato risposta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14530 depositata il 9/6/2017, con cui ha rigettato il ricorso presentato da un artigiano nei confronti di un singolo condomino, pretendendo il pagamento di una somma dovuta dal condominio per opere edilizie dal medesimo realizzate.
Il singolo condomino si difendeva rilevando di aver già pagato la propria quota di debito nelle mani dell’amministratore, ancor prima dell’azione giudiziale dell’artigiano, quindi di non avere più alcun obbligo.
OBBLIGAZIONE PRO-QUOTA
La Suprema Corte, nel dare ragione al condomino, parte dalla considerazione dell’art. 1123 del codice civile, che ripartisce le obbligazioni condominiali pro-quota, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
A partire dalle tabelle millesimali, dunque, l’amministratore di condominio effettua la ripartizione delle spese tra i partecipanti al condominio, ciascuno dei quali è tenuto non per l’intero debito ma per la sola propria quota.
Questo, in sintesi, il principio affermato dalla Cassazione, che – richiamando una precedente massima espressa a Sezioni Unite, la sentenza n. 9148 del 8/4/2008 – ribadisce che in riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore nell’interesse del condominio nei confronti di terzi la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
Ciò si spiega in quanto nel nostro ordinamento non è prevista alcuna solidarietà per le obbligazioni assunte dal condominio, che vengono pertanto suddivise in parti diverse tra i partecipanti.
PAGAMENTO ALL’AMMINISTRATORE
Detto ciò, nel caso specifico il singolo aveva assolto al proprio obbligo pagando la propria quota nelle mani dell’amministratore; l’impresa artigiana eccepiva la nullità di detto pagamento, sostenendo il difetto di legittimazione dell’amministratore, avendo l’impresa notificato l’atto giudiziario direttamente al singolo condomino.
Anche su questo punto la Cassazione dà ragione al condomino, affermando che il terzo creditore può agire nei confronti del singolo condomino moroso per ottenerne il pagamento della singola quota di partecipazione alla spesa ma sempre e che fintanto che questa sia adempiuta.
LEGITTIMAZIONE DELL’AMMINISTRATORE
Ne deriva che il singolo condomino è obbligato al pagamento nei confronti del condominio, non del terzo, la propria quota di spesa, né potrebbe opporre all’amministratore di aver pagato direttamente al creditore, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio.
L’amministratore, pertanto, è l’unico referente dei pagamenti relativi alle cose comuni, di tal che il pagamento eseguito dal singolo condomino al terzo creditore non è idoneo ad estinguere il suo debito pro-quota.
In conclusione, l’obbligo dei singoli partecipanti al condominio per le spese sostenute nell’interesse di tutti va commisurato alla propria quota di proprietà e viene adempiuto con il pagamento all’amministratore; l’assolvimento nei confronti del terzo, in base ai principi innanzi riportati, deve ritenersi inammissibile ed inidoneo ad estinguere la propria parte di debito.