La nuova legge che tutela i figli delle vittime di crimini domestici

Da tempo attesa, entra in vigore il 16.02.2018 la legge n. 4 del 11.01.2018, recante “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 1-2-2018.

OMICIDIO DEL CONIUGE O DEL CONVIVENTE

Si tratta di un provvedimento sollecitato da più parti, in particolare da esponenti di associazioni ed enti del terzo settore che si occupano dell’assistenza e protezione dei figli di vittime di omicidio da parte del coniuge o convivente; le conseguenze di tali efferati reati, infatti, si riversano interamente sui figli, spesso involontari testimoni del delitto commesso ai danni di uno dei genitori e che altrettanto spesso si ritrovano orfani e privi di ogni protezione.

Con la legge n. 4/2018 vengono così introdotte nel nostro ordinamento nuove forme di tutela a favore di questi soggetti, sia in sede civile che penale.
Vediamo in breve quali sono le principali novità.

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In primo luogo viene espressamente sancito il diritto al patrocinio a spese dello Stato, senza limiti di reddito, in tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, per i figli minori o  maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso  dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, al patrocinio a spese dello Stato, senza limiti di reddito, in tutti i procedimenti civili derivanti dal reato. 

Ciò significa che i figli delle vittime dei reati anzidetti potranno sempre esercitare gratuitamente l’azione per il risarcimento del danno, come ogni altra azione, contro l’autore del reato.

SANZIONI PENALI E NOVITA' NEL CODICE CIVILE

La legge, inoltre, introduce un inasprimento delle pene previste per il reato di omicidio del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente anche legato da unione civile; come nelle ipotesi di omicidio dell'ascendente (genitore) o discendente (figlio) la pena prevista è quella dell'ergastolo.

Dal punto di vista civilistico viene introdotto nel codice civile l'art. 463 bis, subito dopo l’art. 463 che riguarda i casi di indegnità a succedere; ricordiamo che quest’ultima fattispecie esclude dalla successione ereditaria il soggetto che si sia reso colpevole di gravi reati, come l’omicidio, nei confronti del de cuius.

SOSPENSIONE DALLA SUCCESSIONE

La legge n. 4/2018 introduce la fattispecie della “sospensione dalla successione” per il coniuge, anche legalmente separato, nonché  la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.

Il nuovo art. 463 bis c.c. dispone che, in tale ipotesi, si fa luogo alla nomina di un curatore in attesa della sentenza definitiva; in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti il responsabile  è escluso definitivamente  dalla successione.

La norma, inoltre, estende la sospensione dalla successione anche ai casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.  

PENSIONE DI REVERSIBILITA’

Per finire, un cenno all’art. 7 della legge n 4/2018, che modifica le norme in materia di pensione di reversibilità, prevedendo che l’erogazione della pensione di reversibilità venga sospesa nei confronti del soggetto che sia stato rinviato a giudizio per il reato di omicidio volontario del coniuge/convivente/parte dell’unione civile, fino alla sentenza definitiva.

La principale novità in materia di pensione di reversibilità è che i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti divengono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione anzidetta, della pensione di reversibilità' o indiretta ovvero dell'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio.

La stessa norma precisa che, con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli nella titolarità della pensione.

pubblicato il 15/02/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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