La cessione d’azienda o di ramo d’azienda si attua con la stipula di un contratto, redatto da un notaio nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, tra cedente e cessionario, in base al quale il secondo acquista dal primo il complesso aziendale o una parte di esso.
La legge disciplina gli effetti della cessione, in particolare per quanto riguarda la sorte dei debiti e dei crediti dell’azienda ceduta, nonché i diritti dei lavoratori dipendenti.
SORTE DEI CONTRATTI, DEI CREDITI E DEBITI
In particolare, salvo diversa pattuizione tra le parti, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale; è il caso, ad esempio, del contratto di locazione dell’immobile nel quale si svolge l’attività dell’azienda, che prosegue in capo al cessionario.
Inoltre, i crediti che l’azienda ceduta ha nei confronti di terzi si trasferiscono all’acquirente anche senza il consenso dei terzi ceduti; quindi i debitori dell’azienda saranno tenuti ad adempiere nei confronti del cessionario, anche se la legge fa salvo il pagamento eseguito dal terzo in buona fede al cedente.
Per quel che riguarda i debiti dell’azienda l’art. 2560 c.c. detta un principio che salvaguarda i diritti dei creditori, prevedendo la responsabilità solidale dell’alienante e dell’acquirente dell’azienda, i quali, pertanto, saranno entrambi tenuti, in solido, al pagamento dei debiti aziendali, purché risultino dalle scritture contabili obbligatorie, quali il libro giornale, il libro degli inventari e tutte le altre scritture previste dalla legge per quel particolare tipo d’impresa ceduta.
SUCCESSIONE NEI RAPPORTI DI LAVORO
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro tra il cedente ed i suoi dipendenti anche questi si trasferiscono, salvo risoluzione avvenuta prima della cessione; per le retribuzioni non pagate risponderanno in solido sia il cedente che il cessionario, a cui il lavoratore potrà rivolgersi per ottenere quanto a lui spettante.
L’art. 2112 del codice civile, a tal proposito, disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, stabilendo che il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Più in dettaglio, il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratto collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario.
Il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento ma il lavoratore le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni.
ELEMENTI CARATTERISTICI DELLA CESSIONE
Quanto agli elementi che devono caratterizzare la cessione lo stesso articolo precisa che si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti; e che l'onere di fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., che derogano al principio del necessario consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c. ( Cass. n. 11247/2016).
NULLITA’ DELLA CESSIONE
Se, ad esempio, si è in presenza di una cessione d’azienda o di ramo d’azienda in favore di un’impresa (società o ditta individuale) creata ad hoc, cioè al solo scopo di acquisire il patrimonio aziendale oggetto di cessione, priva fino ad allora di autonomia produttiva è possibile, per chi vi abbia interesse, agire in giudizio per far dichiarare la nullità del trasferimento.
Molte volte, infatti, la cessione di ramo d’azienda può nascondere l’intento esclusivo di svuotare il patrimonio della cedente, trasferendolo ad altra impresa i cui soci siano prestanomi o parenti dei cedenti, se non addirittura le stesse persone, per sottrarli alle azioni esecutive, cioè ai pignoramenti, da parte creditori e dei lavoratori che vantino crediti verso la cedente.
In questi casi la legge prevede, per i soggetti danneggiati, la possibilità di esercitare l’azione di nullità del contratto di cessione, senza limiti di tempo, trattandosi di azione imprescrittibile ( Cass. n. 13791/2016).
Ciò in quanto il mutamento della persona del datore non è indifferente per il lavoratore/creditore, dal momento che la solidarietà tra cedente e cessionario prevista dall'art. 2112 cod. civ. ha per oggetto solo i crediti del lavoratore esistenti al momento del trasferimento dell'azienda e non quelli futuri, per cui è configurabile un pregiudizio a carico del lavoratore in caso di cessione dell'azienda a soggetto meno solvibile.