Durante le vacanze o, più in generale, i soggiorni fuori casa, capita di dover fare i conti con situazioni spiacevoli all’interno delle strutture ricettive, quali alberghi, camping e residence e spesso non si sa come gestirle ed a chi rivolgersi per risolvere il problema.
Uno dei casi più frequenti, soprattutto d’estate, è quello dei rumori e schiamazzi all’interno della struttura, spesso talmente insopportabili e prolungati da rendere difficoltoso il riposo e la vacanza un incubo da dimenticare.
Vediamo allora come difendersi in questi casi e quali sono le regole cui fare riferimento.
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
Cominciamo col dire che quando si prenota un soggiorno in una struttura ricettiva, con il pagamento del prezzo, anche solo dell’acconto, si stipula un contratto con il gestore della struttura stessa, che obbliga le parti al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto.
Tra questi obblighi, per il gestore, vi sono tutti quelli connessi all’offerta turistica, inerenti all’alloggio ed agli eventuali servizi acquistati dal cliente, come, ad esempio, le attività di ricreazione, sportive e di ristorazione.
Le norme che regolano la responsabilità contrattuale del gestore turistico sono, in primo luogo, quelle contenute nel codice civile in materia di obbligazioni e contratti, prima fra tutte quella di cui all’art. 1176 che impone, a chiunque sia tenuto all’adempimento di un’obbligazione, di conformarsi alla cosiddetta “diligenza del buon padre di famiglia”: si tratta di un principio generale che richiede l’osservanza delle regole comuni e specifiche del settore cui fa riferimento il rapporto obbligatorio.
Altra norma generale in materia contrattuale è quella che richiede, alle parti, di eseguire le proprie prestazioni secondo correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) in tutte le fasi del rapporto.
La violazione delle suddette regole generali e degli obblighi specifici del contratto stipulato comporta il diritto, per l’altra parte, di chiedere il risarcimento dei danni e, quando l’inadempimento è rivelante, la risoluzione del contratto.
CULPA IN VIGILANDO
Tornando all’esempio degli schiamazzi il gestore o proprietario della struttura turistica, in quanto responsabile di ciò che avviene al suo interno, è obbligato ad assicurare agli ospiti che la loro permanenza non venga disturbata o resa difficoltosa da comportamenti scorretti.
Egli, infatti, risponde per “culpa in vigilando” degli eventi dannosi che accadono nell’ambito della struttura sottoposta al suo controllo, salvi i casi di forza maggiore e caso fortuito; oltre a ciò, egli è tenuto a garantire, da parte degli ospiti, il rispetto delle norme di convivenza civile e del regolamento interno che, per legge, ogni struttura deve adottare.
REGOLAMENTO INTERNO
A questo proposito, è consigliabile, prima di prenotare, leggere il regolamento dell’hotel o del residence presso il quale si soggiornerà, per verificarne il contenuto e pretenderne l’osservanza da parte dei responsabili dei comportamenti lesivi.
Nella maggior parte dei casi, infatti, i regolamenti delle strutture ricettive stabiliscono degli orari durante i quali deve essere rispettato il silenzio ed assicurata la possibilità di riposare; è previsto anche il diritto/dovere, per il responsabile dell’hotel, di allontanare dalla struttura l’ospite che viola le regole anzidette.
Ciò premesso, chi, durante il soggiorno, ritenga di essere disturbato dal comportamento altrui deve innanzitutto denunciare il fatto al responsabile della struttura e chiederne l’intervento in modo da impedire che il fatto si verifichi nuovamente.
RISARCIMENTO DANNI
Se, nonostante ciò, il problema non si risolve la parte danneggiata potrà chiedere il risarcimento del danno, comprendente le spese sostenute per la vacanza oltre che il danno insito nella mancata fruizione del periodo di riposo (cosiddetto danno “da vacanza rovinata”).
Per far ciò, tuttavia, è necessario procurarsi, durante il soggiorno, tutte le prove necessarie per costituire in mora il responsabile della struttura, a partire dai moduli di denuncia dei fatti lesivi fino alle prove testimoniali di chi possa confermare l’accaduto.