E’ entrato in vigore il 14/07/2018 il decreto legge convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, pubblicato in G.U. 11/08/2018, n. 186, meglio noto come decreto “dignità”.
Il provvedimento è composto da 15 articoli, suddivisi in cinque capi o sezioni, il primo recante “misure per il contrasto al precariato”, il secondo “misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali”, il terzo “misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo”, il quarto “misure in materia di semplificazione fiscale”, il quinto, infine, contenente disposizioni finali e di coordinamento; in corso di approvazione, inoltre, è stato introdotto il capo I-bis relativo a “misure finalizzate alla continuità didattica” nelle scuole italiane.
Ci soffermiamo oggi sulle novità riguardanti il l’occupazione, che, negli intenti del legislatore, dovrebbero portare ad una riduzione della precarietà e al conseguente aumento dei posti di lavoro stabili.
“CAUSALE” NEI CONTRATTI A TERMINE
Per raggiungere tale obiettivo il Parlamento ha innanzitutto reintrodotto la “causale” per le assunzioni a tempo determinato; ciò significa che chi assume un dipendente con contratto a termine, dopo 12 mesi dovrà specificare nel contratto il motivo per cui è stata utilizzata l'assunzione a tempo determinato, anziché quella a tempo indeterminato, come è nel caso delle esigenze legate ai picchi di produzione o a particolari eventi.
In assenza di causale, il contratto a termine si considera come se fosse a tempo indeterminato; per i contratti a termine in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento le nuove norme si applicano a partire dal 31 ottobre.
La regola predetta non vale per i contratti stagionali, che possono essere rinnovati a tempo determinato a prescindere dalla causale.
PERIODO DI RINNOVO E MISURE FISCALI
Le altre novità si sostanziano principalmente in una riduzione dell’arco di tempo entro il quale possono essere rinnovati i contratti a termine (4 volte nell’arco di 2 anni anziché il precedente limite di 5 volte in 3 anni) ed in un restringimento della durata del lavoro a tempo determinato, che scende a 24 mesi dai precedenti 36.
Dal punto di vista fiscale viene, inoltre, introdotta una misura di aggravio fiscale dello 0,5% rispetto ai contributi già dovuti, per chi rinnova a termine contratti di lavoro giunti alla loro naturale scadenza.
INDENNIZZO PER ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE
Quanto ai licenziamenti il decreto prevede un aumento dell’indennizzo dovuto dall’azienda in caso di illegittimo licenziamento, il cui importo va da un minimo di 6 mesi di stipendio ad un massimo di 36 mesi, maggiore rispetto al precedente importo che prevedeva un indennizzo da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 24 mesi di stipendio.
Per chi assume, infine, lavoratori tramite agenzie di somministrazione viene introdotto il tetto del 30% per gli occupati “somministrati” rispetto al numero totale dei lavoratori presenti all’interno dell’azienda datrice di lavoro.
Queste, in breve, le nuove norme introdotte in materia di occupazione dal decreto “dignità”; si tratta, per la maggior parte, di aggiustamenti alle leggi già esistenti e non di modifiche sostanziali all’assetto del mercato di lavoro.
Le modifiche introdotte hanno già suscitato polemiche, in particolare da parte di rappresentanti del mondo imprenditoriale, oltre che dalle opposizioni politiche; vedremo nei prossimi mesi se e quali effetti esse produranno sull’occupazione nel nostro Paese.