Notifica delle cartelle esattoriali

In altri articoli abbiamo esaminato i possibili motivi di impugnazione delle cartelle esattoriali per vizi cosiddetti “formali”, relativi, cioè alla regolarità del titolo ed alle modalità di notifica al destinatario.

Si è visto, ad esempio, che la mancata esibizione, nel giudizio d’impugnazione della cartella esattoriale,  da parte dell’Agenzia delle entrate, della cartella esattoriale integrale, completa di tutte le pagine e della relata di notifica al debitore, determina l’annullamento dei tributi iscritti a ruolo.

PROVA DELLA SPEDIZIONE DELLA CARTELLA

Sul punto si è più volte espressa la Corte di Cassazione, che fin dal 2013, con l’ordinanza n. 18252/2013, affermava che non è sufficiente, per il concessionario, produrre l’avviso di ricevimento delle raccomandata spedita al debitore, dovendo invece essere documentato l’invio della cartella esattoriale oggetto di impugnazione, in quanto la relata di notifica, come l’avviso di ricevimento “fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata”.

Analogamente la Suprema Corte individua, tra i motivi di annullamento delle cartelle esattoriali, la mancata dimostrazione dell’invio, al contribuente destinatario della notifica dell’ente di riscossione, dell’avviso di ricevimento previsto dall’art. 140 c.p.c..

NOTIFICA A PERSONA ASSENTE

Tale norma riguarda la notifica degli atti giudiziari effettuata dall’ufficiale giudiziario, il quale, al momento di recapitare l’atto, non trovi il destinatario, in quanto assente; in quest’ipotesi la legge prevede che l’ufficiale debba depositare la copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

L’ “avviso di ricevimento” cui fa riferimento la norma citata è la cartolina che, tornando al mittente, certifica la spedizione, al destinatario dell’atto giudiziario, della raccomandata con cui lo si informa della notifica dell’atto medesimo e del deposito presso la casa comunale.

Ai fini del perfezionamento della notifica dell’atto giudiziario, in qualsiasi contenzioso, è necessario produrre in giudizio tale avviso; ciò vale anche nel caso di processi tributari in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale.

AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA

E’ quanto ha specificato la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 32441/2018, con cui è stato affermato che è nulla la cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di un avviso di accertamento notificato ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., nel caso in cui il contribuente contesti la mancata notifica del suddetto avviso e l’ente creditore non produca la raccomandata informativa con la quale l’ufficiale giudiziario ha dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità previste.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, nel caso di notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., al fine di fornire la prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio è necessario che il notificante produca in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomanda con la quale l’ufficiale giudiziario ha dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità previste dalla suddetta disposizione.

Ciò anche nel caso in cui la raccomandata non sia stata ritirata dal destinatario e sia tornata al mittente per “compiuta giacenza”, come accaduto nel caso oggetto di esame nella citata sentenza, nel quale il titolare di una farmacia aveva impugnato una cartella esattoriale, deducendo di non aver mai ricevuto l’avviso di accertamento, che gli era stato notificato ai sensi dell’articolo 140 c.p.c..

pubblicato il 08/01/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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