E’ legge la rottamazione-ter delle cartelle esattoriali

Con la legge 17 dicembre 2018 n. 136, entrata in vigore il 19/12/2018, pubblicata in GU n.293 del 18-12-2018, è stato convertito il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Il decreto, tra l’altro, contiene alcune norme  relative a misure di condono e riduzione dei carichi fiscali dei contribuenti; tra queste è prevista una nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali, cui la legge di conversione ha apportato modifiche.
Vediamo, dunque, quali sono i termini e le modalità per aderirvi.

PERIODO RICOMPRESO NELLA ROTTAMAZIONE

Ricordiamo anzitutto che, come per le precedenti rottamazioni, sarà possibile ridurre il debito nei confronti del fisco pagando una somma inferiore rispetto a quella indicata nelle cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle entrate e riscossione (ex Equitalia), detratti gli interessi di mora e le sanzioni, mentre per le multe stradali saranno detratti solo gli interessi. 

Ciò varrà per i carichi o “ruoli” emessi dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, per i quali si potrà presentare domanda di adesione alla misura entro l il 30 aprile 2019, con le modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Come per le altre rottamazioni il contribuente deve indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE

L’adesione all’agevolazione comporterà la riduzione delle somme dovute nei termini anzidetti e la possibilità di pagare tutto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure di rateizzare il pagamento in massimo 18 rate (non più 10 come inizialmente previsto nel decreto) con le seguenti scadenze: la prima e la seconda delle rate, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019, mentre le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

La rateizzazione comporterà l’applicazione degli interessi legali al 2% annuo. 

Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate e della loro scadenza.

Sarà possibile pagare chiedendo la domiciliazione fiscale o mediante i bollettini precompilati che saranno trasmessi dall’Agenzia, come pure recandosi personalmente presso gli sportelli.

E’ possibile ottenere l’agevolazione anche per importi già dilazionati a seguito di precedenti accordi con l’ente di riscossione ma gli importi già versati non potranno essere rimborsati.

EFFETTI DELL’ADESIONE

L’adesione all’agevolazione comporterà la sospensione delle eventuali procedure esecutive pendenti, per i carichi oggetto di rottamazione e l’impossibilità, per l’ente impositore, di iniziarne di nuovi. 

Sono, inoltre, sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativi alle somme iscritte a ruolo, nonché, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, saranno sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

Il mancato pagamento o ritardato pagamento, oltre 5 giorni dalla scadenza, anche di una sola rata concordata aderendo alla rottamazione comporterà la ripresa delle azioni esecutive per l’intero importo originariamente iscritto a ruolo, detratto quanto versato, e l’impossibilità, per il contribuente, di ottenere qualsivoglia dilazione per quelle somme.

SOMME GIA’ RATEIZZATE

Per quanto riguarda le somme già versate con le precedenti rottamazioni è previsto che l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme dovute in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, in ulteriori dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.

A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze.

Al contrario, per i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, è possibile aderire alla rottamazione di cui al decreto fiscale in esame (rottamazione ter) ma con l’applicazione degli interessi legali al 2%.

STRALCIO AUTOMATICO FINO AD € 1.000

Tra le altre misure, la legge di conversione ha confermato lo stralcio degli importi dovuti al fisco fino ad € 1.000, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, come risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di rottamazione; per tali somme le iscrizioni a ruolo sono automaticamente annullate alla data del 31 dicembre 2018.

pubblicato il 11/01/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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