Del fondo patrimoniale ci siamo occupati in altri articoli sotto diversi aspetti, cui rinviamo per un quadro completo sull’argomento.
Ricordiamo che si tratta di una convenzione con cui i coniugi attribuiscono un particolare vincolo ai propri beni immobili e mobili, destinandoli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
COSTITUZIONE DEL FONDO
Possono essere destinati sia i beni in regime di comunione legale, sia quelli in regime di separazione; nell’atto di costituzione del fondo, poi, verrà specificato se la proprietà dei beni rimane in capo ad uno o ad entrambi i coniugi, mentre l’amministrazione spetterà comunque ad entrambi.
Per far ciò essi devono recarsi da un notaio per la stipula dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, che verrà annotato, dal notaio stesso, in calce all’atto di matrimonio presso l’anagrafe competente e, in caso di beni immobili o mobili registrati, trascritto negli appositi registri.
DISCIPLINA
Con la costituzione del fondo patrimoniale i frutti dei beni in esso ricompresi – ad esempio i canoni di locazione percepiti dall’affitto degli immobili, oppure gli utili derivanti dalla partecipazione in società imprenditoriali – devono essere utilizzati esclusivamente per i bisogni della famiglia.
In caso di figli minorenni, inoltre, i beni ricompresi nel fondo non possono essere venduti a terzi senza l’autorizzazione del giudice tutelare, al quale bisognerà ricorrere in tutti i casi in cui si decida di disporre diversamente di tali beni; in mancanza di figli minori, per il compimento degli atti dispositivi sarà, invece, sufficiente il consenso di entrambi i coniugi.
IMPIGNORABILITA’ DEI BENI
Il principale effetto giuridico della costituzione del fondo patrimoniale è l’impignorabilità dei beni in esso ricompresi:in base all’art. 170 del codice civile i creditori di entrambi o di uno solo dei coniugi non possono sottoporre a pignoramento i beni del fondo, a meno che il debito sia stato contratto proprio al fine di soddisfare i bisogni della famiglia.
Si tratta di un importante effetto giuridico che ha fatto sì che il ricorso al fondo patrimoniale sia stato utilizzato come espediente per sottrarre i beni alle azioni esecutive dei creditori, salvaguardando il proprio patrimonio.
PIGNORABILITA’ DEI BENI
Come si è detto, tuttavia, vi è un’eccezione all’impignorabilità dei beni, data dalla possibilità, per il creditore pignorante, di agire esecutivamente quando il debito sia stato contratto, da uno o da entrambi i coniugi, proprio per far fronte ai bisogni familiari.
L’art. 170 c.c., nello specifico, stabilisce che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La portata della norma è stata chiarita dalla Corte di Cassazione, secondo cui l’onere di dimostrare che il debito è stato contratto per scopi familiari incombe su chi intende avvalersi dell’impignorabilità; ciò significa che il debitore, opponendosi al pignoramento, deve dimostrare che l’operazione che ha originato il debito non serviva al soddisfacimento della famiglia ma ad altri scopi e che di ciò il creditore fosse a conoscenza.
CASISTICA
Quali possono essere, dunque, i casi di pignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale, per debiti contratti per scopi familiari?
Si pensi, ad esempio, all’acquisto di arredamento per l’abitazione familiare inclusa nel fondo patrimoniale, o alla fornitura di energia elettrica per la casa, come alle utenze telefoniche: in questi casi se il coniuge contraente non paga il corrispettivo dell’operazione contrattuale, il creditore potrà agevolmente pignorare i beni inclusi nel fondo, senza temere un’eventuale opposizione.
Analogamente per i debiti contratti per oneri condominiali relativi agli immobili facenti parte del fondo patrimoniale, incluse le spese processuali sostenute dal condominio per recuperare le somme dovute (in tal senso Cass. 23163/2014).
Non è sempre facile, tuttavia, individuare lo scopo del negozio giuridico posto in essere, come nell’ipotesi dei proventi dell’attività d’impresa svolta da uno o entrambi i coniugi; a tal proposito la Suprema Corte ha affermato che vanno ricomprese nei bisogni della famiglia le esigenze volte all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di carattere voluttuario o da interessi meramente speculativi (Cass. 15862/2009).