L’installazione dei cartelli pubblicitari su suolo pubblico è disciplinata, a livello locale, dai regolamenti municipali, che stabiliscono i requisiti e le autorizzazioni necessari per la loro collocazione.
Insegne luminose, cartelli pubblicitari, manifesti, etc., laddove siano posti su strada pubblica o privata, sono inoltre disciplinati dal Codice della strada, all’art. 23 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito dall'art. 36, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
Art. 23 Codice della Strada
La finalità dell’art. 23 C.d.s. è quella di vietare che i cartelli pubblicitari possano interferire con la guida dei veicoli e provocare incidenti; a tal proposito la Corte di Cassazione precisa che “ l’impatto visivo e le potenzialità di disturbo delle insegne, la cui collocazione sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, o in prossimità di essa, è vietata dall’art. 23 C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), in considerazione delle loro caratteristiche e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue, devono essere previamente valutate dall’ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione” (ordinanza n. 26346/2017).
Le conseguenze dell’abusiva collocazione di cartelli e insegne sono stabilite ai comma 13-bis,ter,quater e quinquies dell’art. 23.
Installazione su suolo privato
In base a tali disposizioni, in caso di collocazione abusiva di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione, nonché il proprietario o il possessore del suolo privato, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese, entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.
Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario.
Chiunque violi le prescrizioni indicate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 4.833 a € 19.332; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
Installazione su suolo pubblico
Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale, ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento.
In base alle predette disposizioni, pertanto, vi è una diversa disciplina a seconda che l’installazione abusiva sia stata fatta su suolo privato o pubblico.
Diverse conseguenze
Come ha specificato la Corte di Cassazione, nella prima ipotesi, di collocazione su suolo privato, l’ente deve diffidare l’autore della violazione ed il proprietario dell’area, ove risulti collocato il cartellone, alla sua rimozione entro dieci giorni dalla relativa notifica, e, in mancanza, può asportarlo in danno dei responsabili con recupero delle spese sostenute tramite le normali azioni civili; nel caso di collocazione su suolo pubblico, invece, l’ente deve eseguire senza indugio la rimozione del cartellone e, per il recupero delle spese sopportate, deve trasmetterne la nota al prefetto, che ha il dovere di emettere ordinanza ingiunzione di pagamento.(Cass. sent. n. 10640/2015).