Con la costituzione del fondo patrimoniale i coniugi attribuiscono un particolare vincolo ai propri beni immobili e mobili, compresi titoli e strumenti finanziari, destinandoli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Art. 170 c.c.
Il principale effetto giuridico della costituzione del fondo patrimoniale è l’impignorabilità dei beni in esso ricompresi: l’art. 170 del codice civile, infatti, dispone che i creditori di entrambi o di uno solo dei coniugi non possano pignorare i beni del fondo, a meno che il debito sia stato contratto proprio al fine di soddisfare i bisogni della famiglia.
La norma, in particolare, stabilisce che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non possa avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La portata della norma è stata, in diverse pronunce, chiarita dalla Corte di Cassazione, secondo cui l’onere di dimostrare che il debito sia stato contratto per scopi familiari incombe su chi intende avvalersi dell’impignorabilità; ciò significa che il debitore, opponendosi al pignoramento, deve dimostrare che l’operazione che ha originato il debito non serviva al soddisfacimento della famiglia ma ad altri scopi e che di ciò il creditore fosse a conoscenza.
Casi di pignorabilità
Quali possono essere, dunque, i casi di pignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale, per debiti contratti per scopi familiari?
Si pensi, ad esempio, all’acquisto di mobili per l’arredamento dell’abitazione familiare inclusa nel fondo patrimoniale, o alla fornitura di energia elettrica per la casa, come alle utenze telefoniche: in questi casi se il coniuge contraente non paga il corrispettivo dell’operazione contrattuale, il creditore potrà agevolmente pignorare i beni inclusi nel fondo, senza temere un’eventuale opposizione.
Analogamente per i debiti contratti per oneri condominiali relativi agli immobili facenti parte del fondo patrimoniale, incluse le spese processuali sostenute dal condominio per recuperare le somme dovute (in tal senso Cass. 23163/2014).
Non è sempre facile, tuttavia, individuare lo scopo del negozio giuridico posto in essere, come nell’ipotesi dei proventi dell’attività d’impresa svolta da uno o entrambi i coniugi; a tal proposito la Suprema Corte ha affermato che vanno ricomprese nei bisogni della famiglia le esigenze volte all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di carattere voluttuario o da interessi meramente speculativi (Cass. 15862/2009).
Principi giurisprudenziali
La Suprema Corte ha riepilogato i principi in materia, con una recente ordinanza, la n. 2904/2021, relativa ad un caso in cui due coniugi si erano visti respingere, dalla Corte d’appello, l’opposizione al pignoramento dei beni ricompresi nel fondo, eseguito da parte della banca con cui il coniuge aveva stipulato una fideiussione nell’esercizio della propria attività d’impresa.
La Corte territoriale aveva ritenuto che il debito contratto con la banca, pur essendo stato stipulato in qualità di socio di un’impresa, doveva ritenersi rispondente a sostenere economicamente la famiglia, in mancanza di prova di altre fonti di reddito della famiglia stessa.
Scopo dei debiti
La Cassazione critica le conclusioni raggiunte dalla corte territoriale e, nel cassare la sentenza, puntualizza i seguenti principi, affermando in primo luogo che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento possa essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale vada ricercato “nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso possa avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia”.
Vanno ricompresi in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi, avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia.
Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, risponde a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia.
Onere della prova
La prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale; pertanto, ove venga proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che di ciò il creditore fosse consapevole.
Tale prova può essere peraltro fornita anche per presunzioni: è pertanto sufficiente provare che lo scopo dell’obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia.