Nei contratti a prestazioni corrispettive, e nei negozi giuridici in generale, l’inadempimento dell’obbligazione comporta l’obbligo, per la parte inadempiente, di risarcire il danno all’altra parte nonchè, nei casi più gravi, il diritto, per la parte che subisce l’inadempimento, di chiedere la risoluzione del contratto.
Pensiamo ad un contratto di fornitura di beni o servizi: il fornitore che non consegna quanto dovuto nei termini previsti è responsabile del ritardo ed è tenuto a risarcire il danno all’altra parte, che potrebbe anche decidere di risolvere il contratto se l’inadempimento è tale da compromettere l’intera operazione negoziale.
Artt. 1256 e 1258 c.c.
Vi sono dei casi, tuttavia, in cui l’inadempimento, o anche il semplice ritardo, non implicano tali effetti, come prevedono gli artt. 1256 e 1218 del codice civile.
L’art. 1256 c.c. stabilisce, infatti, che l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se, inoltre, l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento; tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero, il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Impossibilità sopravvenuta
La norma fa riferimento ai casi di “impossibilità sopravvenuta”, sia temporanea che definitiva, dovuta a cause indipendenti dalla volontà e dalla condotta della parte tenuta all’adempimento della prestazione.
Anche l’art. 1218 c.c. dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Tra i casi di impossibilità sopravvenuta rientra principalmente la “causa di forza maggiore”, intesa come evento imprevedibile ed inevitabile che con consente di portare a termine l’obbligazione contrattuale.
Epidemia come causa di forza maggiore
L’emergenza epidemiologica che il nostro Paese, come tutti gli altri Stati colpiti dal contagio, sta vivendo a causa del Coronavirus è stata individuata, dal nostro Governo, come causa di forza maggiore, tale da escludere una responsabilità in chi non adempie le obbligazioni nei termini stabiliti contrattualmente, almeno fino al termine dell’emergenza.
Il Decreto Cura Italia, di cui abbiamo trattato nelle precedenti pubblicazioni, all’art.91 ha integrato l’art. 3 del DL n. 6 del 23 febbraio 2020, introducendo il comma 6 bis che recita espressamente “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi versamenti”.
Ciò significa, in materia di contratti ed obbligazioni, che la parte inadempiente o in ritardo a causa degli effetti dell’epidemia, potrà invocare l’esimente della forza maggiore, fatta salva la prova dell’impossibilità di adempiere la prestazione, seppure parzialmente.
Rapporti con l'estero
Quanto alle imprese che operano all’estero, o che hanno rapporti contrattuali con l’estero, le Camere di Commercio sono autorizzate a rilasciare, su istanza dei soggetti interessati che ne fanno richiesta, certificazioni in lingua inglese attestanti la causa di forza maggiore dipendente dall’emergenza Covid19; si rinvia alla consultazione del sito web delle Camere di Commercio per ogni ulteriore dettaglio.