L'agenzia è disciplinata all'art. 1742 c.c. che la definisce come quel contratto per cui una parte, denominata “agente” assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra chiamata “preponente”, dietro retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
L'agente non può essere qualificato come lavoratore subordinato in quanto organizza liberamente il proprio lavoro senza vincoli di orario, sceglie la clientela e sopporta le spese dell'organizzazione.
L'autonomia però non è da considerarsi come assoluta, in quanto esistono alcuni aspetti che avvicinano la figura dell'agente a quella del lavoratore parasubordinato, come ad esempio la prescrizione per cui l'agente è tenuto ad adempiere l'incarico secondo le istruzioni ricevute oppure anche per la circostanza offerta dalla presenza di contratti collettivi, che prevede tutta una serie di norme integrative, simili a quelli dei lavoratori dipendenti.
Quali sono gli elementi tipici del contratto di agenzia?
Gli elementi tipici possono essere ravvisati in generale nella disciplina dei rapporti tra le parti, tra cui:
- L'oggetto, rappresentato dai prodotti o dai servizi che l'agente offre;
- La zona territoriale di competenza e il conseguente diritto di esclusiva;
- Il corrispettivo o meglio la provvigione maturata che deve essere determinata o determinabile in base agli usi commerciali;
- Durata, che può essere determinata oppure indeterminata.
Altrettanto importante è l'obbligo da parte dell'agente di promuovere la conclusione di contratti (non di un solo specifico contratto) per conto del preponente. Può accadere che sia l'agente stesso a concludere il contratto in nome e per conto del cliente ma solo nel caso in cui sia stato previamente nominato suo rappresentante (in questo caso si diventa “Agenti rappresentanti”).
In cosa consiste il diritto di esclusiva?
L'art. 1743 c.c. sancisce che “il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.
In sostanza, quindi, l'esclusiva delineata dall'articolo impone:
- al preponente di non potersi avvalere contemporaneamente di più agenti nella medesima zona e per lo stesso ramo commerciale;
- all'agente di non poter svolgere attività promozionale (in nessun caso) nella medesima zona e per lo stesso ramo commerciale nell'interesse di più imprese in concorrenza tra loro. In caso di violazione, l'agente potrebbe incorrere in responsabilità civile.
Eventuale limitazione dell'esclusiva è possibile ma necessita di una prova adeguata.
Che differenza c'è tra procacciatore di affari e agente?
Il contratto di procacciatore d’affari, spesso confuso con la mediazione o l'agenzia è un contratto atipico che non ha una specifica disciplina all'interno del codice civile. Per tale motivo occorre far riferimento alle norme degli istituti ad esso affini, risolvendo il problema tramite l'analogia.
La differenza tra le figure è principalmente riconducibile al fatto per cui mentre l'agente svolge la sua attività con stabilità e continuità e si impegna a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, il rapporto di procacciamento d’affari è invece caratterizzato dall’assenza di un vincolo di stabilità.
Il procacciatore infatti recupera sporadiche ed episodiche informazioni sui clienti e le trasmette poi all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare le commissioni. In tale caso risulta assente l’obbligo giuridico di promuovere la conclusione di contratti in quanto libero di attivarsi o meno senza che possa essere ritenuto in qualche modo responsabile.