Durante le vacanze possono verificarsi inconvenienti che costringono, al rientro, ad adire le vie legali per ottenere il risarcimento dei danni “da vacanza rovinata”.
Ampia è la casisitica a riguardo: si va dalla responsabilità del tour operator nei confronti dell’acquirente del pacchetto turistico che, arrivato a destinazione, ha trovato un hotel di categoria inferiore o privo dei servizi acquistati, alla responsabilità del gestore della struttura ricettiva per negligenza o mancata vigilanza all’interno degli spazi comuni, fino alla responsabilità della compagnia aerea per lo smarrimento dei bagagli.
La normativa applicabile in materia è quella generale relativa alla responsabilità contrattuale, nonché le leggi speciali attinenti al particolare rapporto obbligatorio.
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
Tra le prime, vi sono le norme che regolano la responsabilità contrattuale, in materia di obbligazioni e contratti, a cominciare dall’art. 1176 del codice civile che impone, a chiunque sia tenuto all’adempimento di un’obbligazione, di conformarsi alla cosiddetta “diligenza del buon padre di famiglia”: si tratta di un principio generale che richiede l’osservanza delle regole comuni e specifiche del settore cui fa riferimento il rapporto obbligatorio.
Altra norma generale in materia contrattuale è quella che richiede alle parti di eseguire le proprie prestazioni secondo correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) in tutte le fasi del rapporto.
La violazione delle suddette regole generali e degli obblighi specifici del contratto stipulato comporta il diritto, per l’altra parte, di chiedere il risarcimento dei danni e, quando l’inadempimento è rivelante, la risoluzione del contratto.
IL CASO DELLO SMARRIMENTO DEI BAGAGLI
In una recente ordinanza, la n. 18320/2019, la Corte di Cassazione affronta un tipico caso di richiesta di risarcimento danni da vacanza rovinata, su ricorso di un soggetto che lamentava lo smarrimento del proprio bagaglio all’aeroporto, chiedendo il ristoro dei danni alla Compagnia aerea con cui aveva viaggiato.
Quest’ultima negava la propria responsabilità adducendo la presenza, in aeroporto, di altri soggetti incaricati dello smistamento dei bagagli e personale dipendente di altre società.
Nell’esaminare le motivazioni del ricorrente, pur respingendone la domanda perché attinente a motivi di merito non sindacabili dalla Corte di Cassazione, i giudici di legittimità ricordano che la responsabilità della Compagnia aerea deriva non soltanto dall’ordinamento italiano ma anche dalla normativa europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sul danno da vacanza rovinata.
NORMATIVA SPECIALE
Va ricordata, in proposito, la Convenzione di Varsavia e la successiva Convenzione di Montreal, secondo la quale il vettore è responsabile del danno risultante dal ritardo, nonché la Carta dei Diritti del passeggero che riconosce la responsabilità del vettore in caso di smarrimento dei bagagli.
La prima, “Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale”, risalente al 1929, successivamente modificata dalla Convenzione di Montreal del 1999, stabilisce, tra l’altro, la responsabilità del vettore aereo, agevolando l’onere della prova del danno a carico del passeggero.
La Carta dei diritti del passeggero è stata approvata nel 2001 dall’E.N.A.C., Ente nazionale per l’aviazione civile, al fine di tutelare i viaggiatori dai disservizi delle compagnie aeree.
Per quanto riguarda, in particolare, lo smarrimento o la distruzione del bagaglio, la Carta, in base al Regolamento CE n. 889/2002, ribadisce la responsabilità del vettore aereo ma fissa il tetto massimo di 1.300 euro per il risarcimento del danno, da chiedere nel termine di sette giorni dallo smarrimento o distruzione.
La Compagnia aerea, tuttavia, non è responsabile se dimostra in giudizio di aver adottato tutte le cautele e misure idonee ad evitare il danno.