Concludiamo l’esame del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, con un cenno ai provvedimenti in materia di lavoro, previsti nel Titolo III del decreto.
Cassa Integrazione
La prima previsione riguarda il trattamento di integrazione salariale ordinaria, confermato in 9 settimane, utilizzabile dai datori di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, nei periodi dal 23 febbraio al 31 agosto.
I datori che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno già utilizzato le 9 settimane, potranno ottenere la proroga di ulteriori 5 settimane, da utilizzare sempre entro la predetta data, più altre 4 settimane che potranno essere utilizzate dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per far fronte a riduzioni o sospensioni di attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica.
Nel settore del turismo e dello spettacolo queste ultime 4 settimane potranno essere fruite in continuità con le prime 9 + 5.
Licenziamenti
È stato prorogato dai precedenti 60 giorni a 5 mesi complessivi il periodo di divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, nonché il periodo di sospensione delle procedure dei licenziamenti collettivi e individuali.
Nel caso in cui il contratto di lavoro sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, il datore può decidere di ripristinare il rapporto, facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga, decorrente dalla data del licenziamento, senza alcun onere o sanzione.
Contratti a tempo determinato
I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sussistenti alla data del 23 febbraio 2020 possono essere rinnovati o prorogati fino al 30 agosto 2020, anche in assenza delle causali prescritte dall’art. 19 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015.
La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020.
Lavoro domestico, congedi parentali e bonus baby-sitting
Il decreto prevede un’indennità di 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore di coloro che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.
È previsto l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni, con riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione fruibile entro il 31 luglio 2020.
Per quanto riguarda il bonus baby-sitting, per i genitori lavoratori che non possono usufruire del congedo parentale, il decreto ne prevede l’aumento ad € 1.200 e potrà essere utilizzato anche per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il bonus baby-sitting in favore del personale sanitario aumenta, invece, da € 1.000 ad un massimo di € 2.000.