I motivi per impugnare una delibera condominiale possono essere riassunti nella contrarietà alla legge o al regolamento di condominio; si va dall’approvazione del bilancio e della ripartizione delle spese alla delibera di esecuzione di lavori di manutenzione, alla nomina dell’amministratore di condominio, come ad altri punti che possono essere posti all’ordine del giorno nelle riunioni assembleari.
Impugnativa delle delibere
In base all’art. 1137 del Codice Civile, l’impugnazione delle delibere assembleari è soggetta al termine di decadenza di 30 giorni dalla delibera, nel caso di condomino presente ma dissenziente o astenuto, o di 30 giorni dalla successiva comunicazione da parte dell’amministratore nell’ipotesi di condomino assente.
Chi vuole impugnare la delibera deve notificare un atto di citazione all’amministratore del condominio, con conseguente instaurazione della causa dinanzi al Tribunale territorialmente competente, il quale dovrà decidere sulla legittimità o meno della delibera; l’impugnazione non sospende l’esecuzione della delibera, salvo che, su istanza del ricorrente, il Tribunale ravvisi gravi motivi.
Cosa significa che l’impugnazione non sospende l’esecuzione della delibera?
Facciamo l’esempio di una delibera che approvi il riparto delle spese condominiali; se uno dei condomini ritiene che il riparto sia viziato da errori e che, nello specifico, le spese a lui attribuite non siano dovute o siano eccessive, egli può impugnare la delibera e chiederne la sospensione al giudice.
Decreto ingiuntivo
Se, tuttavia, il Tribunale non ravvisa un grave pericolo nell’esecuzione – perché, ad esempio, si tratta di una cifra modesta o comunque non in grado di incidere in modo rilevante sul patrimonio del ricorrente – l’amministratore di condominio può andare avanti e richiedere le spese al condomino che ha fatto ricorso, anche se pende la causa sulla legittimità della delibera.
L’amministratore, a questo scopo, può anche ricorrere a sua volta al giudice per l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio che ha impugnato la delibera; quest’ultimo, una volta ricevuto il decreto, non potrà che pagare la somma ingiunta, per non rischiare l’espropriazione dei suoi beni.
Se, al termine del giudizio sull’impugnativa assembleare, il Tribunale avrà dato ragione al ricorrente, dichiarando illegittima la delibera, il condominio dovrà restituire tutto quanto da lui versato.
La corte di cassazione
La Corte di Cassazione, in un arresto del 2018, l’ordinanza n. 1502/2018, aveva affermato che i motivi di invalidità delle delibere assembleari possono essere fatti valere esclusivamente secondo le modalità previste dal citato art. 1137 c.c., dunque impugnando la delibera stessa; non è, infatti, ammissibile per tali finalità l’opposizione a decreto ingiuntivo, il cui ambito è ristretto a far valere soltanto questioni relative agli effetti della delibera stessa.
Sul punto la Suprema Corte è nuovamente intervenuta, con l’ordinanza n. 19832/2019, circoscrivendo tale affermazione, in un caso in cui un condomino aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti dell’amministratore di condominio, che gli aveva ingiunto il pagamento degli oneri condominiali approvati dall’assemblea.
Rilievo d'ufficio della nullità
Il giudice di primo grado, d’ufficio, aveva rilevato la nullità della delibera assembleare, in quanto adottata senza il rispetto delle maggioranze previste dalla legge; in particolare, detta delibera modificava a maggioranza, e non all'unanimità, il criterio convenzionale di ripartizione delle spese condominiali.
Il condominio aveva eccepito l’illegittimità di tale rilievo d’ufficio, ritenendo che la nullità della delibera dovesse essere fatta valere unicamente con il mezzo dell’impugnazione della delibera stessa, non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
La Cassazione, nel dichiarare infondata l’eccezione del condominio, afferma, al contrario, che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, non opera il limite alla rilevabilità anche officiosa dell'invalidità della sottostante delibera, trattandosi di elemento costitutivo della domanda di pagamento.