È spesso sentita l’esigenza, da parte dei proprietari di abitazioni o locali facenti parte di stabili condominiali, di garantire la propria sicurezza mediante l’installazione, nelle aree comuni così come in quelle private, di impianti di videosorveglianza, sia a scopo preventivo che per evitare il ripetersi di episodi criminosi già accaduti.
Spazi condominiali
Per quanto riguarda gli spazi comuni, l’art. 1122-ter del codice civile consente che l’assemblea deliberi l’installazione di telecamere sulle parti comuni, a maggioranza qualificata, cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Tale disposizione deve essere coordinata con le indicazioni contenute nel documento varato dal Garante della Privacy in data 8 aprile 2010, che detta obblighi specifici in materia di videosorveglianza.
Tutela della Privacy
Tra le disposizioni contenute nel documento c'è l’obbligo di segnalare, con appositi cartelli, la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia; l'obbligo di sottoporre alla verifica del Garante, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o "intelligenti"; l’obbligo di limitare la conservazione delle immagini registrate a 24 ore, salvo il caso di "attività rischiose" come le banche, per le quali è consentita la conservazione sino a 7 giorni.
Autorità Garante
Inoltre, sempre secondo il Garante, le telecamere condominiali dovranno riprendere solo le aree comuni da controllare, evitando la ripresa di luoghi circostanti quali strade, altri edifici, edifici commerciali; ancora, i dati raccolti dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate oppure al titolare o al responsabile del trattamento dei dati, che potrà essere individuato nell’amministratore di condominio.
Regole per l’installazione su proprietà individuale
In proposito l’Autorità Garante della Privacy, sul proprio sito web, ha pubblicato uno schema nel quale vengono riassunte le regole per l’installazione di videocamere su proprietà individuale, dunque in spazi non condominiali. In particolare, le persone fisiche possono, nell’ambito di attività di carattere personale o domestico, attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione e formalità, alle seguenti condizioni:
- le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza;
- vengano attivate misure tecniche per oscurazione di immagini in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi;
- nei casi in cui sulle aree riprese insista una servitù di passaggio in capo a terzi, sia acquisito formalmente (una tantum) il consenso del soggetto titolare di tale diritto;
- non siano oggetto di ripresa aree condominiali comuni o di terzi;
- non siano oggetto di ripresa aree aperte al pubblico (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio);
- non siano oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione le immagini riprese.