Tra le varie forme di pignoramento, quello più frequente è il pignoramento presso terzi, così chiamato in quanto viene notificato anche ad un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio tra debitore e creditore.
Il “terzo”, in particolare, è il soggetto a sua volta debitore del soggetto pignorato, a cui il terzo deve pagare somme, a qualunque titolo: si pensi al datore di lavoro tenuto al versamento dello stipendio, al commerciante al dettaglio che deve somme al fornitore, fino all’esempio classico dell’istituto di credito presso il quale giace il conto corrente del soggetto debitore pignorato.
Dichiarazione del terzo
Il pignoramento inizia con la notifica da parte del creditore dell’atto di pignoramento al debitore ed al terzo, il quale, ricevuto l’atto, in base all’art. 547 c.p.c. ha dieci giorni di tempo per dichiarare al creditore, a mezzo pec o lettera raccomandata, l’ammontare delle somme di cui è a sua volta debitore verso il soggetto pignorato; è anche possibile che il terzo renda una dichiarazione “negativa”, qualora non vi sia alcuna somma da pignorare.
Nel caso di dichiarazione positiva, dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento al terzo, le somme o i beni da lui indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. sono soggetti a vincolo di indisponibilità.
Questo significa che, al pari dei beni sequestrati, il terzo non può disporne, quindi non può distrarre a terzi le somme e i beni dichiarati in suo possesso, né tantomeno può con gli stessi beni pagare direttamente il suo creditore, che a sua volta è debitore nella procedura di pignoramento.
Obblighi del custode
Dal giorno in cui gli è stato notificato l'atto di pignoramento, infatti, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
Egli, diviene, a tutti gli effetti, responsabile nei confronti non solo del creditore procedente ma anche del Giudice cui è affidata la procedura esecutiva, per il mantenimento dei beni (denaro o altri beni mobili) di cui si è dichiarato in possesso; al pari del custode nominato dal Tribunale, il terzo è responsabile civilmente e penalmente se distrugge, aliena, trasferisce o deteriora i beni dichiarati.
Responsabilità penale e civile del terzo
L’art. 334 del codice penale, in proposito, al II comma dispone che si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento dei beni sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.
Dal punto di vista civilistico, se il terzo sottrae o aliena le somme o i beni dichiarati a seguito della notifica dell’atto di pignoramento egli sarà tenuto a risarcire i danni al creditore procedente ma anche, per l’equivalente, al pagamento di quanto inizialmente dovuto al suo creditore (debitore nel pignoramento).
Uso dei beni e assegnazione
Il vincolo di indisponibilità non comporta, tuttavia, l’impossibilità, per il terzo, di fare uso delle cose pignorate, purché ciò avvenga con la diligenza del “buon padre di famiglia”; in sostanza, il terzo può utilizzare i beni pignorati, ma deve preservarli ai fini della loro consegna al creditore procedente.
Il pignoramento presso terzi, infatti, si conclude con un’ordinanza, emessa dal Giudice dell’esecuzione, il quale “assegna” al creditore procedente le somme o i beni pignorati in possesso del terzo, nei limiti dell’ammontare del credito, degli interessi e delle spese legali maturati fino a quel momento.