Il contratto di assicurazione nella circolazione stradale
Il contratto di assicurazione ha lo scopo principale di trasferire un rischio da un soggetto ad un altro, nel caso dall'assicurato ad una compagnia assicurativa che dovrà tenere indenne il suo cliente al verificarsi di determinati eventi. Ad esempio, se un'auto assicurata causa un incidente che danneggia un altro veicolo o provoca lesioni a una persona, l'assicurazione RCA coprirà i costi di riparazione del veicolo danneggiato e le spese mediche delle persone coinvolte.
La responsabilità civile in ambito stradale (RCA) è disciplinata dall'art. 192 C.d.S il quale sancisce che “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità' civile verso terzi. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464.”
Cosa copre l'RCA?
L’RCA oltre ad essere obbligatoria per legge risulta una fondamentale forma di tutela in quanto copre il risarcimento dei danni causati a persone e cose (tra cui beni mobili e immobili) durante ogni sinistro stradale.
Dunque i danni tendenzialmente indennizzati sono quelli a:
- auto anche in sosta oppure oggetti di pubblica utilità come guard rail o pali della luce;
- conducenti non responsabili di sinistri, passeggeri, pedoni.
Alcune polizze RCA possono includere anche altre coperture opzionali, come la copertura per danni causati al proprio veicolo (kasko) la protezione contro i danni provocati da conducenti non assicurati o non identificati oppure ancora la tutela contro gli eventi atmosferici.
L'RCA copre anche i danni degli eventi atmosferici?
Il cambiamento climatico globale ha portato un vertiginoso aumento dei fenomeni atmosferici estremi in molte parti del mondo, inclusa l'Italia.
Per tale motivo capita sempre più spesso di trovarsi di fronte a situazioni in cui la propria auto è danneggiata da alluvioni, grandine, forte vento e cosi di seguito.
In questi casi si rileva che la copertura base offerta dall'RCA non offre un'adeguata tutela per essere tali eventi esclusi dal rischio assicurativo previsto per la garanzia base obbligatoria per legge.
Come tutelarsi dalla grandine e dai fenomeni atmosferici estremi in generale?
Al fine di potersi tutelare correttamente da questi particolari fenomeni esiste una particolare clausola accessoria denominata in genere 'eventi atmosferici' che mira esplicitamente a risarcire i danni derivanti da:
- pioggia e grandine;
- alluvioni e inondazioni;
- trombe d'aria;
- frane e terremoti.
Tale polizza è consigliata nel caso in cui si soggiorni in località in cui è alto il rischio di episodi climatici potenzialmente dannosi.
Requisiti fondamentali per l'attivazione di detta copertura sono:
- l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell’evento atmosferico;
- il riscontro da parte di più utenti del fenomeno nel medesimo territorio.
La copertura prevede in genere un massimale, ossia un importo massimo liquidabile dalla compagnia, e una franchigia, consistente in un importo minimo entro il quale la garanzia non opera, in genere una percentuale dal 5% al 20% dell'importo assicurato.
La polizza cristalli tutela dalla grandine?
No. Attenzione a non confondere la polizza eventi naturali con la polizza cristalli. Quest'ultima, infatti, per quanto preveda un rimborso delle spese di sostituzione o di riparazione dei danni che hanno subito i vetri dell'automobile (parabrezza anteriore, lunotto posteriore, vetri di sportelli e fiancate laterali), non tutela le rotture derivanti dai fenomeni naturali estremi in quanto ricompresi esclusivamente in tale garanzia accessoria.