Nei rapporti obbligatori tra debitore e creditore quest’ultimo ha un diritto di credito nei confronti del primo, che, in relazione alla natura e al titolo negoziale, può essere assistito o meno da privilegio o ipoteca.
Natura dei crediti
Ricordiamo che si definiscono "chirografari" i crediti che non godono di alcuna prelazione e che, nel concorso con altri crediti, vengono soddisfatti per ultimi; "privilegiati" sono, viceversa, quei crediti che hanno preferenza nella graduazione dei crediti.
Nel codice civile e nelle leggi speciali troviamo diversi esempi di crediti privilegiati, tra cui i crediti scaturenti da rapporto di lavoro o i crediti dovuti per alimenti o, ancora, i crediti dovuti per tributi diretti allo Stato.
Crediti ipotecari
Anche i crediti garantiti da ipoteca sono privilegiati rispetto agli altri, anzi godono di particolare favore nella ripartizione del patrimonio del debitore, in quanto vengono soddisfatti per primi. Tra i crediti ipotecari speciali vi sono quelli fondiari, derivanti dalla concessione di mutui e finanziamenti da parte di istituti di credito e finanziari, i quali sono disciplinati dal Testo Unico Bancario, che regolamenta anche la fase esecutiva stabilendo un diritto dell’istituto di credito all’assegnazione immediata delle somme ricavate dalla vendita del bene ipotecato.
Ciò in quanto l’ipoteca, cioè la garanzia reale iscritta sull’immobile con l’atto principale che fa nascere il rapporto di debito/credito, come ad esempio il mutuo, fa sorgere in capo al creditore ipotecario il diritto di soddisfarsi per primo sul ricavato della vendita dell’immobile, in caso di pignoramento dello stesso o in caso di fallimento del debitore.
Surrogazione del creditore
Si parla di "surrogazione del creditore" o "surroga nel credito" quando un soggetto, diverso dal debitore, paga il debito al posto di questi; in tal modo egli subentra nella posizione del creditore, il quale, una volta soddisfatto, potrà essere estromesso dal rapporto obbligatorio, nel quale al precedente creditore succede il nuovo, restando invariata la posizione del debitore.
Il fenomeno si verifica spesso riguardo ai crediti ipotecari, cioè garantiti da ipoteca su immobili di proprietà del debitore, nel caso in cui un soggetto, garante o obbligato in solido, o anche semplicemente terzo rispetto all’obbligazione di pagamento, estingua il debito al posto del debitore, surrogandosi nell’ipoteca che era già iscritta sul bene di proprietà del debitore.
Disciplina normativa
La disciplina della surrogazione è contenuta negli artt. dal 1201 al 1205 del codice civile; in particolare si disitingue una surroga "volontaria", cioè rimessa alla decisione del creditore o del debitore, dalla surrogazione "legale", che opera automaticamente in alcuni casi previsti dalla legge. In particolare, in base all’art. 1203 c.c., si ha surrogazione legale nei seguenti casi:
- a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi o delle sue ipoteche;
- a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;
- a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo (tipico il caso del codebitore solidale che paga l'intero debito);
- a vantaggio dell'erede con beneficio di inventario che paga con denaro proprio i debiti ereditari;
- negli altri casi stabiliti dalla legge.
In tutte queste ipotesi, colui che paga il debito cui era obbligato il debitore originario, o il debitore obbligato in solido, subentra, cioè si surroga, nel diritto di credito del creditore originario; ciò avviene generalmente nel caso in cui il credito sia garantito da ipoteca o altro privilegio, non essendovi alcun interesse a surrogarsi in un credito chirografario.