L’art. 2910 del codice civile consente al creditore di espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile, per conseguire quanto gli è dovuto. Rientrano, nella definizione di "beni", oltre ai mobili e immobili, anche i beni cosiddetti "immateriali", cioè il denaro, i titoli, i frutti in genere e, tra questi, gli utili derivanti dall’esercizio di un’impresa.
Pignoramento presso le banche
Una delle modalità più frequenti, per coloro che vantano un credito nei confronti di soggetti insolventi e abbiano un titolo esecutivo nei loro confronti, è quella di pignorare i beni del debitore presso le banche.Tipico è il pignoramento del conto corrente presso l’istituto di credito con cui il debitore intrattiene rapporti bancari e finanziari; le somme depositate sul conto, infatti, possono essere pignorate e vincolate fino al provvedimento del giudice che ne dispone l’assegnazione.
Va detto, in proposito, che chiunque abbia un titolo, come una sentenza di condanna, un decreto ingiuntivo, ma anche un titolo di credito, come un assegno protestato, può rivolgersi al tribunale e chiedere di essere autorizzato ad avere informazioni sul proprio debitore da parte dell’Agenzia delle Entrate; questa possibilità è prevista dall’art. 492 bis c.p.c., che consente di ottenere l’accesso alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio.
Accesso alle banche dati
In tal modo si possono ricevere informazioni sui redditi dichiarati, sugli immobili e sulle formalità registrate presso l’Agenzia, come anche l’elenco dei rapporti bancari e finanziari e delle banche; in questo caso sarà possibile vedere quali sono gli Istituti di credito con cui il debitore intrattiene rapporti, il tipo di rapporto (ad esempio conto corrente, garanzia, fideiussione, fondi d’investimento, cassetta di sicurezza), ma non anche le somme disponibili e la movimentazione relativa.
Diversamente dal pignoramento del conto corrente, come di titoli finanziari e altri depositi bancari, nel caso di cassetta di sicurezza il pignoramento dei beni ivi contenuti anziché seguire le forme del pignoramento presso terzi, verrà realizzato nella forma del pignoramento mobiliare diretto.
Pignoramento della cassetta di sicurezza
Ciò significa che il creditore non dovrà notificare un atto di pignoramento al debitore e alla banca, ma potrà rivolgersi direttamente all’ufficiale giudiziario competente territorialmente, il quale farà accesso nei locali della banca e provvederà all’apertura della cassetta.
Per raggiungere tale risultato occorre preliminarmente che il creditore chieda al Giudice di Pace presente nella circoscrizione territoriale della banca di autorizzare l’ufficiale giudiziario a effettuare tale pignoramento: è quanto prevede l'art. 513 III comma c.p.c., che dal 21 ottobre 2021 attribuisce la competenza autorizzativa al Giudice di Pace, in luogo del Presidente del Tribunale.
Una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo, il creditore che intende pignorare il contenuto della cassetta di sicurezza del debitore chiederà, tramite un legale, all’ufficiale giudiziario di effettuare l’accesso nei locali della banca, che egli stesso indicherà all’Ufficiale; questi, giunto sul posto, alla presenza del funzionario di banca addetto e del debitore titolare della cassetta, procederà all’apertura della stessa e al pignoramento del contenuto.
Assegnazione dei beni e del denaro
Se all’interno della cassetta sono custoditi beni come gioielli o altri oggetti di valore questi verranno pignorati per essere successivamente venduti all’asta, su istanza del creditore procedente, il quale dovrà iscrivere a ruolo il procedimento giudiziario per ottenere il ricavato della vendita o l’assegnazione dei beni in natura; nel caso di denaro o altri titoli di credito il creditore chiederà al giudice l’assegnazione degli stessi, nei limiti del proprio credito. Una volta soddisfatto il creditore procedente e gli altri creditori eventualmente intervenuti nel procedimento, l’eventuale valore residuo tornerà nella disponibilità del debitore.