Nel precedente articolo abbiamo introdotto l’esame del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, “decreto liquidità”, contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, per l’emergenza Covid-19.
Capo I
Il decreto, entrato in vigore il 09/04/2020, dedica il Capo I alle misure di accesso al credito per le imprese, diversificandole a seconda che si tratti di piccole-medie imprese o di grandi realtà aziendali, prevedendo, in ogni caso, un sistema di garanzie da concedere per il tramite della SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, a favore di banche che eroghino finanziamenti alle imprese.
La garanzia prevista dal decreto è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
Per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE è gratuito, previo esaurimento del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
Costi coperti
Per l’importo del finanziamento richiesto, è prevista la copertura:
• del 90% per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro;
• dell’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro;
• del 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi
Condizioni per la concessione della garanzia
Tra le condizioni per la concessione della garanzia il decreto prevede che la garanzia sia rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi; che al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrasse nella categoria delle imprese in difficolta, come definite dalla normativa europea; che l’importo della garanzia non oltrepassi il 25% del fatturato del 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.
Inoltre, l'impresa che beneficia della garanzia deve assumere i seguenti impegni: non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020; gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.
Imprese con meno di 5000 dipendenti
Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio, ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, il decreto stabilisce una procedura semplificata di accesso alla misura.
L'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato; in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, essi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A., che verifica la richiesta, emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; il soggetto finanziatore, quindi, procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.