In Gazzetta Ufficiale, n. 301 del 20.12.21, è stato pubblicato il Decreto Fiscale, di cui al d.l. 21/10/2021 n. 146, convertito in legge n. 215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Proroga scadenze rottamazioni e saldo e stralcio
Tra le varie misure in materia fiscale ci sono quelle che prevedono la proroga dei termini di pagamento delle cartelle e degli avvisi di accertamento inviati dall’Agenzia delle Entrate nel periodo della pandemia, come di seguito specificati.
Innanzitutto egrave slittato al 9 dicembre 2021 il termine di pagamento delle rate degli anni 2020 e 2021 relative alla “rottamazione-ter”, al “saldo e stralcio” e alla “Rottamazione UE”, termine che poteva essere differito fino al 14 dicembre 2021, per effetto del periodo di tolleranza di cui all’art.3 comma 14-bis d.l. 119/2018.
Altra proroga riguarda le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, che potranno essere pagate fino al termine più lungo fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), senza applicazione di interessi di mora; è specificato nel Decreto che prima di tale termine, l’Agenzia delle entrate non potrà procedere alla riscossione degli importi addebitati.
Piani di rateizzazione
Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa. Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si produrrà con il mancato pagamento di 10 rate.
Inoltre, per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021) è stato differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.
Rateizzazioni dal 2022
Per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2022 il Decreto Fiscale stabilisce innanzitutto che occorre documentare la temporanea situazione di difficoltà economica così come previsto dall’art. 19 DPR 602/1973 per importi superiori a 60 mila euro, non più 100 mila euro, anche per l’ottenimento di piani di dilazione fino a 72 rate.
Inoltre, è previsto che la decadenza dal beneficio delle rate si realizzerà al mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive; viene pertanto a cessare l’estensione del precedente limite a 10 rate.
Quanto ai debiti già decaduti dal beneficio per mancato pagamento delle rate, essi possono essere nuovamente dilazionati con istanze a partire dal 1° gennaio 2022, previo pagamento di tutte le rate già scadute.