Dal 22 giugno 2022 entrano in vigore alcune novità introdotte dalla legge n. 206 del 26 novembre 2021, recante "Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".
Tra le modifiche ve ne sono alcune che riguardano il processo esecutivo e, nello specifico, i pignoramenti presso terzi.
Esecuzione forzata sui beni del debitore
Prima di vedere quali sono le novità in materia, ricordiamo che l’art. 2910 del codice civile consente al creditore di espropriare i beni del debitore insolvente, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile per l’esecuzione forzata, cioè per la fase successiva al conseguimento del "titolo esecutivo", costituito generalmente da sentenza o da decreto ingiuntivo che impongono al debitore il pagamento della somma dovuta al creditore.
Se la parte obbligata in base al titolo non adempie alla sua obbligazione spontaneamente o, al più, entro 10 giorni dalla notifica del precetto da parte del creditore, si apre la fase esecutiva: il creditore dovrà notificare un atto di pignoramento al proprio debitore, quindi iscrivere a ruolo la procedura presso il Tribunale competente territorialmente. Oggetto del pignoramento possono essere beni immobili, mobili, mobili registrati, partecipazioni sociali, crediti in generale vantati dal debitore verso terzi, conti correnti, stipendi, pensioni.
Pignoramento presso terzi
Tra le varie forme di pignoramento, molto frequente è il ricorso al il pignoramento presso terzi, così chiamato in quanto viene notificato anche a un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio tra debitore e creditore.
Il "terzo", in particolare, è il soggetto a sua volta debitore del soggetto pignorato, a cui il terzo deve pagare somme, a qualunque titolo: si pensi al datore di lavoro tenuto al versamento dello stipendio, al commerciante al dettaglio che deve somme al fornitore, fino all’esempio classico dell’istituto di credito presso il quale giace il conto corrente del soggetto debitore pignorato.
Il pignoramento inizia con la notifica da parte del creditore dell’atto di pignoramento al debitore e al terzo, il quale, ricevuto l’atto, in base all’art. 547 c.p.c. ha dieci giorni di tempo per dichiarare al creditore, a mezzo pec o lettera raccomandata, l’ammontare delle somme di cui è a sua volta debitore verso il soggetto pignorato; è anche possibile che il terzo renda una dichiarazione "negativa", qualora non vi sia alcuna somma da pignorare.
Dichiarazione di terzo
Nel caso di dichiarazione positiva, dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento al terzo, le somme o i beni da lui indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. sono soggetti a un vincolo di indisponibilità. Questo significa che, al pari dei beni sequestrati, il terzo non può disporne, quindi non può distrarre a terzi le somme e i beni dichiarati in suo possesso, né tantomeno può con gli stessi beni pagare direttamente il suo creditore, che a sua volta è debitore nella procedura di pignoramento.
Una volta ricevuta la dichiarazione positiva del terzo, il creditore, tramite avvocato, provvede a iscrivere a ruolo il procedimento presso il tribunale competente territorialmente, coincidente con quello della sede del debitore; all’udienza fissata il creditore, se non vi sono opposizioni da parte del debitore, chiederà l’assegnazione della somma dichiarata dal terzo.
Novità introdotta dalla legge di riforma
Una prima novità introdotta dalla l. 206/2021 riguarda l’art. 543 c.p.c., relativo al pignoramento presso terzi, con l’aggiunta del comma in base al quale "il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento".
Notifica dell'iscrizione a ruolo
La novità, squisitamente procedurale, ha lo scopo di mettere a conoscenza il debitore e il terzo dello svolgimento dell’esecuzione; prima della riforma, infatti, a seguito della notifica dell’atto di pignoramento e del ricevimento della dichiarazione di terzo, il creditore non era tenuto a comunicare alcunchè ai predetti soggetti, almeno fino all’ordinanza di assegnazione, che in ogni caso deve essere notificata almeno al terzo.
Questo comportava che, ad esempio, in caso di pignoramento di conto corrente, sia la banca che il debitore non sapevano per quanto tempo le somme dovessero restare vincolate e se il creditore avesse provveduto a iscrivere a ruolo nei termini di legge.
Inefficacia del pignoramento
La sanzione dell’inefficacia del pignoramento, per la mancata notifica dell’iscrizione a ruolo del pignoramento, è di tutto rilievo, in quanto comporta la decadenza di ogni atto esecutivo posto in essere fino a quel momento; ciò significa che, se il creditore (il suo avvocato) dimentica di effettuare detta notifica il pignoramento si considera inefficace, dunque le eventuali somme pignorate vengono liberate da ogni vincolo. Occorrerà, pertanto, ricordarsi di seguire tale innovazione procedurale, a partire dal 22 giugno, per non incorrere nel rischio di vedere travolgere gli effetti dell’esecuzione iniziata.