L’ultimo giorno dell’anno 2021 è entrato in vigore il decreto-legge n. 229 del 30/12/2021, recante “misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”.
Il provvedimento, motivato dall’esigenza di contenere la quarta ondata di contagi da Covid in Italia, fronteggiando la nuova variante Omicron, nonché di accelerare la somministrazione dei vaccini, detta nuove regole per l’accesso a una serie di servizi e per la quarantena dei positivi e di chi vi entra in contatto.
Accesso a ristoranti, hotel, mezzi di trasporto
Riguardo al primo punto, il decreto prevede che dal 10 gennaio '22 possano accedere a ristoranti, anche all’aperto, bar, hotel e altre strutture ricettive, fiere, congressi e feste civili e religiose, nonché ai mezzi di trasporto pubblici, soltanto coloro che siano in possesso del cosiddetto “Green Pass rafforzato” o “Super Green Pass”, rilasciato a chi ha effettuato almeno una dose vaccinale oppure è guarito dal Covid, con esclusione, pertanto, della Certificazione verde conseguente al solo tampone antigenico o molecolare.
Cambiano, inoltre, le regole sulla quarantena per chi entra in contatto con un positivo e per chi è contagiato; a tal proposito il Ministero della Salute ha emanato una circolare, la n. 60136 del 30 dicembre 2021, che chiarisce quanto previsto dal decreto legge.
Quarantena per i contatti stretti
Per chi ha avuto contatti con un positivo “stretti”, considerati ad alto rischio, la distinzione è la seguente:
- Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, cioè abbiano ricevuto una sola dose di vaccino, o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane invariata la quarantena di 10 giorni dal contatto, al termine del quale occorre eseguire un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il Green Pass: la quarantena dura 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la terza dose “booster”, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: nessuna quarantena, ma occorre rispettare un periodo di auto-sorveglianza di 5 giorni, con obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. In caso di comparsa di sintomi occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare, da ripetere dopo 5 giorni dal contatto.
- Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
Contatti a basso rischio
È, invece, esclusa la quarantena per i contatti “a basso rischio”, purché siano state utilizzate le mascherine durante il contatto. Il rischio è considerato “basso” nei seguenti casi:
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- passeggeri ed equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono classificati contatti ad alto rischio;
- operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.
Isolamento per i positivi
Nuove regole anche per i contagiati: per chi ha effettuato la terza dose del vaccino, o ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento (quarantena) può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni; anche in questo caso, al termine di tale periodo, occorre eseguire un test molecolare o antigenico con risultato negativo.