La simulazione di un contratto di compravendita immobiliare

accordo tra due parti

In cosa consiste la simulazione?

La simulazione si verifica quando le parti, di comune accordo, dichiarano una volontà diversa da quella effettivamente conclusa col contratto simulato. Le motivazioni possono variare e sono le più disparate: si spazia da quelle legittime a quelle illegittime, per sottrarre magari un bene ad azioni esecutive, per motivi fiscali ma anche per dissimulare una donazione.

Esistono due tipologie principali e altre due sottocategorie:

  • assoluta: in cui le parti fingono in toto un contratto che non intendono realmente stipulare. In tal caso, il contratto simulato non ha nessun effetto (art. 1414 c.c.);
  • relativa: ove viene redatto proprio un contratto apparente (es. compravendita), mentre si vuole invece un contratto di diversa natura che produce almeno in teoria l'effetto sperato (es. donazione).

La simulazione poi - a seconda che riguardi l’intero contratto o solo alcuni suoi elementi (come prezzo, data o soggetti coinvolti) - può essere:

  • totale;
  • parziale.

Cosa succede nel caso di simulazione di compravendita immobiliare?

Nel caso oggetto della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari, sez. II civile, 19 settembre 2024, n. 1767, l'attore sosteneva che il contratto, poi rivelatosi simulato, fosse stato stipulato esclusivamente per sottrarre l’immobile all’esecuzione forzata promossa da alcuni creditori.

A conferma di questa tesi, si evidenziava che l’alienante continuava ad abitare l’immobile con la propria famiglia, gestendolo come proprietario e pagando le relative imposte. Mancava poi in toto la prova del pagamento del prezzo pattuito.

Quali sono i rimedi contro i negozi simulati pregiudizievoli per i creditori?

I negozi simulati, come anticipato, di per sé, non sono nulli, salvo specifici motivi di:

  • illiceità della causa;
  • frode alla legge.

In questi casi, per proteggere i creditori la normativa prevede rimedi specifici come, ad esempio, l’azione revocatoria, che determina l’inefficacia relativa dell’atto negoziale in presenza di determinate condizioni.

Come si prova la simulazione?

La prova della simulazione varia a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Dopo si deve analizzare la casistica e verificare se occorre provare la simulazione solo tra le parti che hanno stipulato il contratto o anche da parte di terzi. Nel primo caso, quale elemento essenziale, è infatti necessaria una controdichiarazione scritta che documenti l’accordo simulatorio.

Se si tratta di terzi estranei come i creditori, il giudice può basarsi su elementi presuntivi, valutandoli nella loro complessità e coerenza. Una particolarità dell'istituto consiste nel fatto che, in caso di simulazione assoluta, la prova testimoniale è ammessa nei limiti previsti dall’art. 2724 c.c., mentre per la simulazione relativa, i terzi possono avvalersi di prove testimoniali o presuntive senza restrizioni.

Qual è la differenza tra azione di simulazione e azione revocatoria?

Le due azioni, pur essendo distinte per scopo e contenuto, possono essere esperite cumulativamente nello stesso giudizio.

L'azione di simulazione è finalizzata a far emergere la reale natura del contratto, dimostrando ove possibile che il negozio apparente non rispecchia la volontà delle parti.

La revocatoria ha invece l’obiettivo di dichiarare inefficace un negozio giuridico lesivo dei diritti dei creditori, pur ritenendo pienamente valido l’atto tra le parti.

pubblicato il 06/12/2024

A cura di: Luca Giovacchini

Come valuti questa notizia?
Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)