I termini 'ubriachezza' ed 'ebbrezza' sono spesso usati come sinonimi per descrivere uno stato di intossicazione da alcolici, tuttavia sussistono numerose differenze.
La prima, in generale, si riferisce ad una condizione acuta di avvelenamento causato dall'assunzione di una grande quantità di alcool per breve o lungo periodo. In questo status, secondo gli studi medici, è possibile sperimentare sintomi come alterazione totale dei riflessi, disinibizione, vertigini, disorientamento, difficoltà nel parlare, coordinazione compromessa, finanche al coma.
Per altro verso lo stato di “ebbrezza” si riferisce ad una condizione più lieve e controllata. Mentre l'ubriachezza è in ogni caso considerata negativa, tanto dal punto di vista scientifico-biologico quanto per quello legale, l'ebbrezza è invece considerata più come uno stato di rilassamento e/o disinibizione. In questo stato, una persona può sentirsi più felice (o triste) del normale, più socievole e meno ansiosa.
Deve comunque essere segnalato che anche l'ebbrezza, al pari di tutte le altre situazioni legate all'assunzione di sostanze alcoliche, può condurre ad una compromissione della coordinazione e dei riflessi, il che può portare a situazioni rischiose o pericolose ove si svolga un'attività che necessiti di particolare attenzione, come ad esempio la guida.
Quali sono le differenze giuridiche tra ubriachezza ed ebbrezza?
In Italia l'art. 688 c.p. recita che “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale. La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.”
Da tale norma è possibile desumere che non sia punito lo status di ubriachezza in sé ma solo ove questa sia:
- esibita in un luogo pubblico;
- manifesta (o più che altro "molesta").
Per quanto riguarda, invece, lo stato di ebbrezza oggi è considerato un reato dall'art. 186 c.d.s. solo nella misura in cui si è trovati alla guida con valori superiori a 0,8 g/l. Il fatto che non sussistano sanzioni penali entro tali soglie non deve tuttavia trarre in inganno. In tale caso esistono infatti altre conseguenze che variano in relazione:
- alle categorie di soggetti come ad esempio i neopatentati o i conducenti professionali per cui viene applicata la tolleranza zero;
- alla condizioni dei luoghi come ad esempio l'aver commesso il fatto di notte;
- all'aver cagionato un incidente con o senza morti o feriti o con danni a res publicae.
Naturalmente più alto sarà il grado di colpa, maggiore sarà la sanzione civile, amministrativa e penale.
Quali possono essere le conseguenze accessorie della guida in stato di ebbrezza?
Premesso che l'alcol può compromettere la capacità di una persona di guidare in modo sicuro e aumentare il rischio di incidenti stradali, le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza, oltre a quelle civili, possono essere:
- la confisca del veicolo,
- l'arresto e la reclusione fino a sei mesi,
- l'obbligo di sottoporsi a corsi di sensibilizzazione e di recupero presso apposite strutture.
Nei casi più gravi, ove l'incidente stradale provocato da un conducente ubriaco provocasse lesioni gravi o la morte di una o più persone, il conducente potrebbe essere accusato di omicidio stradale e rischiare fino a 12 anni di reclusione.
L'assicurazione copre la guida in stato di ebbrezza?
In generale, l' art. 144 del C.d.A. consente alle assicurazioni l'esercizio del diritto di rivalsa. Ciò significa che la compagnia potrebbe richiedere al proprio assicurato il rimborso dei danni causati a terzi, nel caso in cui il sinistro sia stato provocato dalla sua cattiva condotta (come ad esempio la guida in stato di ebbrezza).
Previo pagamento di un importo superiore è tuttavia possibile escludere il diritto alla rivalsa per mezzo di una specifica clausola denominata 'rinuncia alla rivalsa' con cui si sancisce, per l'appunto, l'impossibilità per la compagnia di richiedere all'assicurato il rimborso integrale o parziale delle spese e dei danni rifusi al danneggiato nei casi di colpa grave o dolo.
Per tale motivo la copertura o meno dello stato di ebbrezza è rinviata all'analisi della specifica polizza assicurativa e quindi del singolo caso di specie.