L'assicurazione è disciplinata dall'art. 1882 c.c. che ne sancisce i suoi elementi essenziali. È il contratto in base al quale una parte, l'assicuratore, si obbliga in cambio del pagamento di una somma di danaro, il premio, a risarcire un altra parte, l'assicurato, entro determinati limiti del danno ad esso prodotto da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (ad es. l'evento morte).
La funzione principale del contratto è semplice, basta pensare all'assicurazione obbligatoria per l'auto, l'RCA: trasferire il rischio (di un eventuale sinistro) dall'assicurato all'assicuratore.
Il rischio, denominato “alea”, è comunque l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione (e di ogni sua tipologia) che, pertanto, è da considerarsi nullo ove non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Esistono due tipi di assicurazione:
- contro i danni, con prevalente funzione indennitaria, tanto che l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore all'assicurato non può mai superare l'entità del danno;
- sulla vita, con principale carattere di previdenza e di risparmio. Il pagamento di un determinato capitale o di una rendita viene corrisposta all'assicurato, ai suoi eredi oppure addirittura ad un altro soggetto terzo, il beneficiario.
Come funziona la rivalsa nelle assicurazioni?
La rivalsa assicurativa è una particolare clausola che può essere inserita all'interno della polizza con la quale, a determinate condizioni, si sancisce la possibilità per la compagnia assicurativa di richiedere all'assicurato il rimborso integrale o parziale delle spese e dei danni rifusi al danneggiato.
La clausola si attiva, ad esempio, in presenza di sinistro causato da una condotta errata da parte dell'assicurato oppure a un uso non consentito del mezzo.
Quando si applica il diritto di rivalsa?
Il diritto di rivalsa, nello specifico, si applica in tutte quelle casistiche determinate dalle condizioni assicurative che possono variare da compagnia a compagnia e più in generale nei seguenti casi:
- Guida in stato di ebbrezza ove il conducente utilizzi il mezzo oltre il limite di tasso alcolico stabilito per legge;
- Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- Conducente che non rispetta le condizioni di assicurazione (es guida esperta, libera od esclusiva);
- Sinistro causato volontariamente;
- Dichiarazioni false o inesatte degli assicurati o degli eventuali diversi conducenti
- Uso di un mezzo vincolato da un fermo amministrativo o di ogni altro provvedimento della pubblica autorità;
- In tutti i casi in cui vengano effettuate delle modifiche alle caratteristiche del mezzo non autorizzate dalla Motorizzazione e non indicate sul Libretto di circolazione;
- Sinistro causato dalla partecipazione a gare o competizioni sportive clandestine.
Spesso poi accade, ma anche in questo caso è necessario controllare il singolo contratto assicurativo, che la rivalsa possa essere esercitata entro un massimo predeterminato, ad esempio fino a 2.500,00.
Possiamo escludere o limitare il diritto alla rivalsa?
Sì, per mezzo di un'apposita clausola di esclusione denominata “rinuncia alla rivalsa”. Al momento delle sottoscrizione del contratto l'assicurato può introdurre, pagando un premio assicurativo maggiore, la rinuncia alla rivalsa. Questa eviterà che, nei casi tutti di colpa grave o dolo, la compagnia possa rivalersi sull'assicurato. L'effetto è quello per cui, estendendo la garanzia della polizza, a fronte di un sovrappremio, si aumenta la tutela offerta dal contratto assicurativo.
In forza delle maggiori garanzie offerte, la rinuncia alla rivalsa è sempre consigliabile anche ove le ipotesi prese in considerazione siano da considerarsi remote, soprattutto in relazione al fatto che il relativo sovrappremio non è mai cosi eccessivo se comparato agli enormi benefici economici, in ipotesi, risparmiati in caso di attivazione della clausola