Stipulando un'assicurazione la compagnia si obbliga a risarcire un'altra parte, l'assicurato (o il beneficiario) entro determinati limiti del danno ad esso prodotto da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana in cambio del pagamento di una somma di danaro mensile, annuale o in un'unica soluzione (il premio).
L’assicurazione del condominio è normalmente conosciuta nel gergo assicurativo come Polizza Globale Fabbricati e consiste in uno specifico contratto pensato per gli edifici condominiali; a differenza di altre polizze, come ad esempio la Responsabilità Civile per gli Autoveicoli (la RCA) non è obbligatoria per legge, in nessun caso.
Ad oggi non sussistendo alcuna norma che imponga al condominio di stipularla, essa è dunque rimessa alla volontà dell'assemblea o dal regolamento condominiale, comunque sempre votato dall'assemblea.
Come funziona la polizza del condominio?
Il contratto di assicurazione copre due macro-aree che sono principalmente riconducibili a risarcimenti per:
- danni causati dal condominio e/o dalle parti comuni ai singoli proprietari e/o a terzi come ad esempio il classico distacco di intonaco che cade danneggiando cose o persone;
- danni cagionati al condominio e/o alle parti comuni da terzi o da eventi naturali.
Come ogni polizza assicurativa questa potrà essere più o meno estesa a seconda delle:
- garanzie offerte che possono coprire una larga parte di rischi oppure no;
- dei massimali per cui più alto è il massimale più ampia sarà l'area di tutela;
- grado di rischio dell'immobile che è calcolato su determinati parametri (ad es. se si assicura contro il rischio terremoti, determinate aree geografiche del territorio italiano avranno un'incidenza maggiore o minore sul premio rispetto ad altre).
Cosa copre la polizza del condominio?
Per quanto riguarda le tipologie della copertura, anche in questo caso ogni compagnia ha le sue aree di garanzia specifiche. Possiamo comunque individuare le seguenti tutele definibili come base comune più o meno a tutti:
- Incendio, che oltre all'incendio in senso stretto copre anche i danni causati da fulmine inteso come fenomeno atmosferico-elettrico, scoppio, implosione e altri danni connessi a questi eventi.
- Responsabilità civile per ogni danno causato a terzi (R.C.T.), nel classico caso di distacco di intonaco da parte del condominio oppure per eventuali danni causati ai lavoratori che prestano la loro opera sull’edificio (R.C.O.).
Esistono anche delle garanzie aggiuntive per le polizze del condominio?
Ad un premio di polizza maggiore oltre alla copertura dei rischi base possono essere introdotte, previa delibera assembleare in questo senso, ulteriori polizze aggiuntive tra cui ad esempio danni:
- idrici da spargimento di acqua anche per rottura delle tubazioni oltre alle classiche infiltrazioni di acqua piovana per cui spesso è affiancata una clausola specifica denominata Ricerca guasti che copre le spese da sostenere per trovare il luogo del guasto (quando occorre la consulenza di una ditta esterna come ad es un idraulico);
- derivanti dalla rottura di determinati impianti comuni (pannelli solari, parabole satellitari);
- con la tutela legale che copre le spese legali di avvocati e consulenti tecnici che il condominio deve sostenere per resistere od azionare un giudizio civile o penale;
- con chiamata per assistenza che permette ai condomini di contattare l’assicurazione la quale poi, servendosi di ditte convenzionate, potranno intervenire per risolvere l'urgenza o la problematica.
Naturalmente ogni condomino, per avere una protezione a 360 gradi, potrà autonomamente decidere se stipulare una propria personale assicurazione per Responsabilità civile (o per tutte le coperture descritte) da affiancare a quella strettamente condominiale che garantirà le parti di proprietà esclusiva coprendo così ogni rischio o evenienza.