Cosa cambia tra testamento biologico e Disposizioni Anticipate di Trattamento?
Occorre fare una prima e importante distinzione terminologica. Sebbene entrambi disciplinino la stessa identica fattispecie, in realtà il termine “testamento” è stato preso in prestito impropriamente dal linguaggio giuridico. Se infatti quest'ultimo può essere qualificato come atto scritto di ultima volontà col quale una persona dispone delle proprie sostanze, in tutto o in parte, per il tempo susseguente alla sua morte appare da subito come la fattispecie differisca sostanzialmente da quella esaminata, definibile, invece, come quel documento redatto per specificare in anticipo i trattamenti sanitari da intraprendere nel caso di una propria eventuale impossibilità a comunicare direttamente a causa di malattia o incapacità.
Il testamento biologico quindi, a differenza di quello ordinario, esprime le volontà del testatore in merito a ciò che potrebbe capitare quando si è ancora in vita e non nel post mortem. Per tale motivo ecco che al fine di evitare confusione si dovrebbe più correttamente parlare di “Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)”.
Quali sono le basi normative e i presupposti
La legge si ispira ai principi che i padri costituenti avevano inserito nella nostra Costituzione all’art. 32 per cui “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.” Da questa base, con un inter-legislativo che nel corso degli anni si è rivelato estremamente complesso, è stata finalmente approvata la legge n° 219/2017.
Ai sensi del primo comma dell’articolo 4 della legge 219/2017 il paziente solo “dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte” può comporre il testamento biologico. La legge obbliga pertanto il soggetto a tenere un colloquio informativo con il proprio medico curante o altro medico di fiducia prima di procedere con il testamento biologico.
Ciascun soggetto maggiore di età, capace di intendere e di volere può redigere le D.A.T.
Come si redige il testamento biologico?
Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere rese in tre distinti modi:
- scrittura privata semplice;
- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata.
A stabilirlo è il sesto comma dell’articolo 4 della legge sulle DAT. Nel caso si volesse optare per l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata sarà necessario l'intervento del notaio. La scrittura privata semplice, invece, può essere consegnata direttamente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza ovvero alla struttura sanitaria di riferimento. Nel caso di impossibilità a rendere le dichiarazioni a causa di disabilità è sempre possibile utilizzare altri mezzi di comunicazione come registratori o videoregistratori.
La legge permette di indicare anche un fiduciario nominato dall’interessato per la tutela dei suoi interessi che curi le relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Quest'ultimo deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in genere è suggerito nominare parenti o amici stretti, ma la scelta è libera.
Perché redigere un testamento biologico?
Il testamento biologico non è un atto obbligatorio ma volontario. Ciò premesso le motivazioni possono essere le più disparate come ad esempio proteggere la propria dignità scegliendo in anticipo quali cure accettare e rifiutare in un momento lucido e non condizionato da altri fattori ovvero esonerare i propri cari dal dubbio di cosa decidere della vita di un’altra persona.
Un dato particolare è offerto dalla circostanza per cui il testamento biologico non sia contrario ad alcun principio religioso, essendo ben distante da pratiche come suicidio assistito ed eutanasia.
Da ultimo, è importante dire che le disposizioni sono comunque modificabili o revocabili in ogni momento.