La legge applicabile in materia di circolazione stradale
Il disposto normativo è quello dell'art. 193 C.d.S. il quale sancisce che “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile”.
La polizza assicurativa a cui si riferisce la normativa è l'ormai nota Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) o meglio, Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA), che garantisce una copertura finanziaria certa in caso di sinistro ove si cagioni danni a cose o persone. La somma di danaro pagata dalla compagnia assicurativa, a prescindere dalle relative responsabilità del sinistro e salvo il diritto di rivalsa per casi specifici, è denominato “indennizzo” e viene corrisposto al momento del verificarsi dell'evento.
Quali sono le sanzioni per chi circola senza assicurazione?
Le sanzioni per coloro che violano tale norma sono graduali e particolarmente pesanti:
- pagamento di una somma da € 866,00 a € 3.464,00;
- in caso di recidiva in un periodo di due anni si applica anche la sospensione della patente da uno a sei mesi oltre al fermo amministrativo del veicolo per almeno 45 gg., periodo che parte dalla data in cui si è pagata la sanzione e si è riattivato un contratto RC Auto di almeno sei mesi.
Ove si provveda ad assicurare la vettura dal 16° al 30° giorno dopo la scadenza della precedente polizza (nei primi 15 giorni vige invece il periodo di tolleranza) la sanzione amministrativa viene dimezzata. Medesimo trattamento è riservato a tutti coloro i quali entro 30 giorni dalla contestazione provvedono alla demolizione e alla radiazione del veicolo.
In ogni caso viene sempre disposto dagli organi accertatori, come carabinieri e polizia, il sequestro del mezzo (auto, moto, camion) che permane sino a quando il trasgressore non provveda al pagamento sia della multa che del premio assicurativo per almeno sei mesi oltre al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia della vettura sottoposta a sequestro. Nel caso in cui non si provveda a sostenere tali spese, in assenza di contestazioni da esperire tramite ricorso nei tempi previsti ex lege, il veicolo sarà sottoposto a confisca.
È possibile lasciare l'auto in un luogo privato senza assicurazione?
Il fatto che l’auto senza assicurazione sia ferma in un luogo privato (come ad esempio un parcheggio condominiale) non la mette sempre al riparo dal rischio di incidente. Tale evenienza infatti potrebbe manifestarsi, cagionando responsabilità anche gravi al proprietario, per i più svariati motivi tra cui:
- la vettura parcheggiata potrebbe essere tamponata da altri veicoli di passaggio,
- il mezzo senza assicurazione potrebbe anche prendere fuoco o esplodere senza alcun motivo apparente mettendo a repentaglio la salute dei passanti come pure delle automobili vicine.
Ciò assume un rilievo ancora maggiore nel caso in cui l’area ove il veicolo sosti abbia una destinazione ad uso pubblico e dunque sia palesemente allo scoperto in un luogo aperto alla circolazione.
Quando è possibile lasciare l'auto senza assicurazione?
Il principio generale di necessità di copertura assicurativa, oltre che dalla legge, è stato ribadito più volte anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 37851/2022 per cui, come detto, parcheggiare l’auto in un’area privata non esime il proprietario dall’obbligo assicurativo.
L'unico ed esclusivo caso in cui un'automobile può rimanere sfornita di assicurazione è quello di azzerare totalmente i rischi di sinistro. Tale evenienza - non affatto semplice da realizzare - potrebbe ad esempio verificarsi nel caso di un garage privato o comunque sia un posteggio (sempre di proprietà privata) lontano da tutto e tutti in modo da rendere inoffensiva, sotto ogni aspetto, l'automobile o il motociclo.
Il proprietario del mezzo, anche in quest'ultimo caso, non sarebbe comunque esente da responsabilità nella remota ipotesi in cui dovesse verificarsi qualche imprevisto.