In cosa consiste la compravendita online e perché si è sviluppata velocemente?
L'e-commerce è un settore in costante crescita in quanto, negli ultimi anni, la diffusione di internet e il massiccio utilizzo di dispositivi mobili hanno portato sempre più persone a concludere acquisti online. Tale aspetto è di fondamentale importanza per ogni azienda moderna poiché l'e-commerce, superando appunto i confini geografici, permette un incremento delle vendite affatto trascurabile.
Lo sviluppo delle compravendite online, dovuto in parte anche alle chiusure dettate dalla normativa emergenziale durante la pandemia Covid-19, hanno portato anche all'evoluzione dei specifici business. Oltre ai tradizionali negozi online, sono infatti nati nuovi modelli come il dropshipping, in cui il rivenditore non gestisce fisicamente i prodotti ma inoltra in via diretta dal fornitore al cliente, e i marketplace, che permettono a numerosi venditori di vendere i propri prodotti sulla stessa piattaforma.
La disciplina giuridica del commercio online
Il commercio elettronico trova la sua disciplina nel più ampio concetto del contratto telematico a cui si applica la disciplina dei contratti in generale contenuta nel Codice Civile. Secondo l’art. 1326 c.c. “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”. La modalità più diffusa di conclusione del contratto telematico, tramite offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., si realizza tramite la selezione del “tasto negoziale virtuale” che sostituisce le modalità classiche di contratto fisico. Si tratta del cosiddetto “point and click” o “tap-touch” ovvero accettazione espressa dell’accordo (e manifestazione di consenso) nel suo complesso tramite la selezione del tasto (il click del mouse sul tasto) a cui seguono tutti gli effetti giuridici del caso.
Fonti normative maggiormente specifiche sono il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, anche denominato “decreto e-commerce” e il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 chiamato per brevità “Codice del Consumo”.
I requisiti definiti dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n.70
In generale sussistono tre diversi aspetti fondamentali che sono disciplinati dal decreto e riguardano:
- le informazioni generali obbligatorie che ogni azienda deve possedere al fine di poter esercitare tale attività consistenti ad esempio nella classica esposizione della partita iva, ragione sociale, sede, numero di iscrizione alla camera di commercio, l’indicazione in modo chiaro e inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti e gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;
- una specifica disciplina sulla comunicazione commerciale che deve contenere necessariamente alcuni dati, come ad esempio se si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi, e le relative condizioni di accesso;
- dei contenuti informativi predeterminati che esplichino quali siano le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto, il modo in cui questo sarà concluso e l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
I requisiti del Codice del Consumo
Gli obblighi informativi dovuti sulla base Codice del Consumo sono diversi e si aggiungono a quelli sopra elencati. Di seguito si riassumono gli obblighi maggiormente rilevanti posti a tutela del contraente consumatore:
- condizioni e modalità di esercizio del recesso ex art. 52 Codice del Consumo, consistente nel diritto di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale senza doverne specificare il motivo riconosciuto al consumatore entro 14 giorni dal ricevimento della merce ovvero 12 mesi dopo nel caso in cui l’impresa non abbia fornito al consumatore le informazioni sul diritto di recesso;
- indirizzo della sede dell’impresa a cui il consumatore può presentare reclami;
- indicazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti post vendita.