Vediamo qual è la normativa vigente per il rimborso dei viaggi annullati per causa di forza maggiore e la linea seguita dai tour operator per il rimborso causa Covid.
Recesso dal contratto
Per quanto riguarda i pacchetti turistici, l’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 79/2011, nel testo modificato dal decreto legislativo 62/2018, in attuazione della direttiva Ue 2015/2302, prevede la possibilità di recedere dal contratto, senza penalità aggiuntiva, quando il viaggio viene annullato per cause inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze.
Il viaggiatore, pertanto, può recedere dal contratto ed ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto.
Rimborso delle somme versate
Riguardo ai soli biglietti di trasporto aereo o ferroviario, in caso di cancellazione per cause naturali il regolamento Ue 261/2004 prevede che il consumatore debba essere interamente risarcito, con il rimborso integrale delle spese sostenute.
Il nostro codice civile, infine, all’art. 1463 prevede, per ogni tipo di contratto a prestazioni corrispettive, la possibilità di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, con l’effetto di consentire, a chi ha versato somme di denaro, di ottenerle in restituzione; affinché operi l’effetto liberatorio è necessario che l'impossibilità sia oggettiva, cioè dipenda da fatti estranei alla volontà o alla sfera di controllo della parte inadempiente, ossia da eventi che non si possono prevedere od evitare.
In tutte queste ipotesi, come emerge dal confronto delle predette disposizioni, in caso di evento naturale, catastrofe o pandemia, il viaggio viene annullato e il tour operator o la compagnia aerea o ferroviaria sono tenuti a rimborsare al consumatore il prezzo versato, senza penalità o costi aggiuntivi.
Voucher in luogo del rimborso
Alla luce di tali considerazioni sembra arbitraria la linea seguita da molti tour operator che, nei mesi di contagio Covid, in luogo del rimborso del viaggio annullato offrono ai propri clienti un voucher, spendibile nei mesi successivi, attualmente estesi a 18 (art. 182, comma 3-bis, della legge n.77 del 17 luglio 2020, di conversione del decreto Rilancio).
L’Unione Europea ha avviato, nei confronti dell’Italia, una procedura d’infrazione, poiché l’offerta del voucher sarebbe incompatibile con la normativa comunitaria che, come detto, obbliga il tour operator al rimborso.
Esigenze economiche
Va detto che occorre tener conto anche delle particolari condizioni in cui l’intero tessuto economico, italiano ma non solo, si trova a causa dell’emergenza sanitaria; da questo punto di vista la previsione del voucher vuole andare incontro anche alle esigenze degli operatori del settore turistico, fortemente in crisi.
Seguiremo gli sviluppi della vicenda, di cui daremo conto in un prossimo approfondimento.