Con l’entrata in vigore, il giorno 9 settembre 2020, del Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state, tra l’altro, ridefinite le modalità di lavoro cd. “agile”, in relazione alla riapertura delle scuole.
Termine dello stato di emergenza
Ricordiamo che, in base ai precedenti decreti, il governo aveva incentivato, di fatto rendendolo obbligatorio laddove compatibile con le mansioni da svolgere, l’utilizzo dello “smart working” fino al 15 ottobre 2020, data finale dello stato di emergenza decretato per la pandemia da Covid-19.
In pratica, a partire dal 16 ottobre la modalità di lavoro da remoto diventa un’opzione che i datori di lavoro, in accordo con i singoli lavoratori e in attesa di una nuova regolamentazione collettiva, possono stabilire; l’indirizzo che sembra prevalere, nel tessuto economico italiano, è quello di stabilizzare il ricorso a tale modalità, prevedendo turnazioni tra i lavoratori e consentendo in ogni caso il rientro graduale in ufficio.
Con il decreto di settembre il governo detta regole specifiche per i lavoratori che siano anche genitori di minori infraquattordicenni, per le ipotesi di contagio del minore.
Contagio di minore infraquattordicenne
In particolare, l’art. 5 del d.l. 111/2020 stabilisce che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contagio verificatosi a scuola.
In alternativa a questa previsione, uno dei genitori può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, con diritto a percepire, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.
Limite temporale e di spesa
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle predette misure, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può ugualmente fruirne.
La previsione di cui all’art. 5, in ogni caso, è valida fino al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, raggiunto il quale l’INPS respingerà le ulteriori domande.
Ulteriori disposizioni
Il decreto, oltre a tale disposizione, contiene norme relative al trasporto locale ed al trasporto scolastico, allo stanziamento di risorse per l’avvio dell’anno scolastico, nonché, per i residenti nelle isole di Linosa e Lampedusa, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi ed interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca ivi situate.