Il nostro ordinamento prevede la possibilità di svolgere attività imprenditoriale in forma individuale o in forma societaria, disciplinando nel Codice Civile le diverse tipologie di impresa.
Nel caso di ditta individuale è sufficiente aprire una Partita Iva, recarsi presso la Camera di Commercio e svolgere la pratica necessaria per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Qualora, invece, si scelga di svolgere la propria attività insieme ad altre persone si dovrà costituire una società, che per sua natura è caratterizzata dalla composizione di più quote appartenenti a soggetti diversi, che partecipano all’impresa, quindi agli utili che ne derivano, in misura proporzionale al proprio conferimento (in danaro, beni o altre partecipazioni).
E’ anche consentita la costituzione di società di capitali “unipersonali”, cioè formate da un unico socio; la differenza con l’impresa individuale consiste, essenzialmente, nella separazione del patrimonio sociale dal patrimonio personale del socio, denominata “autonomia patrimoniale”, in base alla quale delle obbligazioni sociali, contratte nello svolgimento dell’impresa con i terzi, risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio.
L’autonomia patrimoniale è una caratteristica essenziale di tutte le società di capitali, cioè delle S.r.l. (società a responsabilità limitata), S.p.a. (società per azioni) e S.a.p.a. (società in accomandita per azioni); nei confronti di questo tipo di società i creditori sociali, per il pagamento dei propri crediti, non potranno aggredire il patrimonio dei singoli soci o del legale rappresentante ma soltanto il patrimonio della società, che resta separato da quello dei partecipanti all’impresa.
Accade diversamente nelle società di persone, cioè nelle Società semplici (s.s.), in accomandita semplice (s.a.s.) ed in nome collettivo (s.n.c.), dove tale rigorosa separazione non c’è; per esse, infatti, vige il principio in base al quale delle obbligazioni sociali rispondono anche i singoli soci (nelle s.a.s. i soci accomandatari) con il proprio patrimonio personale.
Il coinvolgimento personale dei soci nelle società di persone, tuttavia, è attenuato dalla previsione normativa del “beneficio d’escussione”, che consiste nell’obbligo, per i creditori sociali, di escutere preventivamente il patrimonio della società e, solo nel caso in cui tale azione di recupero si sia dimostrata insufficiente a soddisfare il credito, i creditori potranno aggredire anche il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili.
Altra caratteristica delle società di persone, collegata alla precedente, è la possibilità, anche per i singoli soci, di fallire, in caso di fallimento della società. Per converso, le società di persone hanno una contabilità ed un regime fiscale semplificato, oltre a comportare spese minori per la loro costituzione e modificazione.
In ogni caso, quando si decide di costituire una società, sia essa di persone o di capitali, è necessario rivolgersi ad un notaio, che redigerà l’atto costituivo, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nonché lo statuto che regolamenta l’attività della società, quindi provvederà all’iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.