Fino ad una decina di anni fa, in particolare prima dell’entrata in vigore della l. n.6/2004, la tutela giuridica in favore delle persone inferme, incapaci, o comunque impossibilitate a provvedere a se stesse ed ai propri interessi, consisteva nel far ricorso all’inabilitazione o all’interdizione dell’incapace, con la nomina di un curatore o tutore per la cura del soggetto interessato e per l’amministrazione del suo patrimonio.
Si trattava di figure, tutt’ora disciplinate dal codice civile, che comportavano una sostanziale sostituzione del curatore o tutore al soggetto incapace, con l’effetto di privare quest’ultimo, seppure con modalità diverse per l’inabilitato e l’interdetto, delle potestà legali e dell’autonomia decisionale che, nei casi di minore gravità, egli avrebbe potuto conservare.
Per mitigare questi effetti è stata introdotta, come detto, la figura dell’amministratore di sostegno, disciplinata agli articoli 404 ss. del codice civile, norme nelle quali è prevista la possibilità, per il beneficiario, di compiere atti autonomi senza l’intervento dell’amministratore, in particolare per quel che riguarda le esigenze di vita quotidiana (art. 409).
L’amministratore di sostegno viene nominato con ricorso al giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio della persona inferma; il Giudice, assunta ogni opportuna informazione, provvede con decreto, sentito il beneficiario ed i suoi congiunti.
La scelta dell’amministratore di sostegno deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario; il giudice tutelare, pertanto, sceglierà preferibilmente l’amministratore tra i prossimi congiunti, quindi il coniuge o convivente, i parenti fino al quarto grado ma anche, in mancanza dei primi o qualora ravvisi ragioni di opportunità, un estraneo.
La figura dell’amministratore è, inoltre, importante perché chiunque, in previsione della propria futura incapacità, può decidere di nominarne uno, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, così come con testamento è possibile nominare un amministratore di sostegno del proprio figlio.
Per quel che riguarda gli effetti della nomina dell’amministratore, va detto che questi dovrà attenersi alle indicazioni date del giudice tutelare all’atto della nomina, con obbligo di rendicontare periodicamente le spese sostenute nello svolgimento della sua funzione e dovrà chiedere l’autorizzazione del giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione e che comportano un mutamento rilevante nella vita e nel patrimonio dell’amministrato.
Da parte sua il beneficiario dell’amministrazione di sostegno potrà compiere tutti gli atti che non richiedono la presenza dell’amministratore, conservando in ogni caso la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, fare testamento purché capace di intendere e di volere al momento dell’atto, sposarsi, riconoscere i propri figli.