Tra gli strumenti a disposizione del creditore insoddisfatto, che si sia rivolto all’autorità giudiziaria per l’accertamento del proprio diritto ma che, a seguito del provvedimento del giudice, non abbia comunque ricevuto alcun pagamento dal debitore, vi è la possibilità di far pignorare gli autoveicoli intestati a quest'ultimo, ossia autovetture, autocarri, furgoni e, più in genere, tutti gli autoveicoli presenti nel Pubblico Registro Automobilistico.
In passato tale tipo di esecuzione avveniva tramite ricerca e ritrovamento effettivi, da parte dell’ufficiale giudiziario, degli autoveicoli da sottoporre a pignoramento, presso la sede del debitore o presso altri luoghi indicati dal creditore o dal medesimo debitore; spesso, tuttavia, l’attività dell’ufficiale si rivelava inutile ed infruttuosa, sia per la difficoltà di trovare aperto il domicilio del debitore, quindi di accedervi, sia per l’ulteriore difficoltà, in caso di accesso, di rinvenire gli autoveicoli da pignorare.
I beni in questione, infatti, si caratterizzano proprio per la loro mobilità e per la conseguente alta probabilità che, al momento dell’intervento dell’ufficiale giudiziario, si trovino altrove, in luoghi diversi e magari molto lontani. Si trattava, pertanto, di una misura prevista dal codice di procedura civile ma che, di fatto, rimaneva inattuata, salvo casi eccezionali.
Negli ultimi anni si è assistito ad una serie di interventi legislativi volti a rendere più efficaci e celeri le procedure esecutive, cioè quei procedimenti giudiziari che hanno per oggetto il pignoramento; tra le modifiche apportate al codice di procedura civile vi è stata l’introduzione, con la l. 162/2014 (di recente ulteriormente modificata), dell’art. 521 bis c.p.c. che ha disciplinato specificamente il pignoramento dei veicoli, distinguendolo dal pignoramento generale dei beni mobili.
In particolare, è previsto che il creditore possa pignorare gli autoveicoli intestati al debitore, attraverso una procedura assimilabile a quella del pignoramento immobiliare, cioè chiedendo la trascrizione di un atto, previamente notificato al debitore, che contenga l’indicazione dei veicoli da pignorare; in questo caso l’Ufficio competente dove eseguire la trascrizione è il P.R.A.
A seguito della trascrizione l’autoveicolo sarà vincolato e il proprietario/debitore non potrà disporne liberamente, per esempio vendendolo a terzi; inoltre, nel caso in cui venga fermato o comunque rinvenuto dagli organi di polizia, questi provvederanno al ritiro dei documenti relativi al veicolo e ne disporranno la consegna all’Istituto Vendite Giudiziarie, cui è affidata la vendita all’asta del bene pignorato.
Tutto ciò potrebbe avvenire all’insaputa del proprietario dell’autoveicolo pignorato, il quale, se non ha ritirato l’atto notificatogli, potrebbe accorgersi dell’esistenza del pignoramento al momento di rivenderlo, o in caso di accertamenti svolti presso gli Uffici P.R.A.