Nuovi sgravi fiscali sui trasferimenti immobiliari per le vendite giudiziarie

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2016 il decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

L'ARTICOLO 16

L'art. 16, commi 1 e 2, in vigore dal 16 febbraio 2016, introduce le modifiche alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie e prevede che “gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

IN CASO DI INADEMPIMENTO

Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, sono dovute nella misura ordinaria e, su esse, si applica una sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

La previsione normativa introdotta ha effetto per le cessioni di immobili in sede esecutiva o fallimentare effettuate dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2016.

FINALITA'

Questa riduzione dell'imposta di registro è atta ad agevolare il recupero dei crediti, consentendo una maggiore semplificazione nella vendita di immobili in ambito giudiziario o fallimentare in cui l'immobile costituisce una garanzia. Risulta chiaro che questa misura va a toccare, portando verosimilmente benefici, sia i trasferimenti soggetti ad imposta di registro, sia in alcuni specifici casi, quelli soggetti ad IVA.

Dubbi sorgono sull'applicabilità della norma anche alle vendite in sede concordataria e sulla previsione sanzionatoria introdotta dalla norma, non ravvisandosi necessariamente un intento elusivo nel mancato ritrasferimento dell'immobile entro il biennio.

pubblicato il 09/03/2016

A cura di: Giuliana Liotard

Come valuti questa notizia?
Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)