La prescrizione dei diritti

Uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento è la certezza del diritto, con cui si fa riferimento alle misure che la legge prevede per consentire ai cittadini di valutare e conoscere l’ambito entro il quale i propri e gli altrui diritti possono essere esercitati; in altre parole, ogni diritto , per essere certo, deve avere requisiti, caratteristiche ed effetti definiti o definibili alla stregua delle norme vigenti.

CERTEZZA DEL DIRITTO E TERMINE DI PRESCRIZIONE

A questo scopo rispondono le norme civilistiche che circoscrivono l’esercizio dei diritti in un tempo prestabilito, al fine di evitare che si prolunghino illimitatamente le situazioni di incertezza dovute al mancato esercizio del diritto da parte del titolare, prevedendo un termine alla scadenza del quale il diritto stesso si estingue e non può essere più fatto valere.
Si parla, in tali casi, di “prescrizione”, disciplinata agli artt. 2934 ss. del codice civile, alla quale sono soggetti tutti i diritti civili, salve alcune categorie di diritti che per legge sono “imprescrittibili”, cioè non hanno alcuna scadenza e possono essere sempre esercitati: si tratta, in particolare, dei diritti indisponibili, che riguardano i diritti della personalità, i diritti legati allo stato familiare, nonché altri diritti previsti espressamente dalla legge, come ad esempio l’usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio o il diritto agli alimenti per chi versa in stato di bisogno.

PRESCRIZIONI ORDINARIE, BREVI E PRESUNTIVE

In generale, ogni diritto è soggetto ad un termine di prescrizione, diverso a seconda della natura del diritto; a questo proposito, il codice civile distingue tra prescrizioni “ordinarie”, “brevi” e “presuntive”.    
La prescrizione ordinaria è quella che si applica generalmente ai diritti di credito, nonché a tutti quelli non rientranti nella casistica delle altre prescrizioni; per questi diritti la prescrizione si compie con il decorso di 10 anni a partire dal momento in cui possono essere fatti valere.
Tra le prescrizioni brevi rientra il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito altrui, soggetto al termine di 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, così come il diritto al risarcimento derivante dalla circolazione dei veicoli che si prescrive nel più breve termine di 2 anni, con qualche deroga nel caso in cui la condotta lesiva integri reato.
Altre prescrizioni nel termine breve di 5 anni: le annualità delle rendite perpetue e dei vitalizi, i corrispettivi delle locazioni, gli interessi, i trattamenti di fine rapporto.
Nel termine di 1 anno si prescrivono il diritto del mediatore alla provvigione, come i diritti derivanti dai contratti di trasporto e spedizione, il diritto delle compagnie assicurative a riscuotere i premi.
Nell’assicurazione per la RCA il diritto del danneggiato a chiedere il risarcimento dei danni all’assicuratore si prescrive in 2 anni dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso l’azione giudiziaria, come prevede l’art. 2952 del codice civile.
Le prescrizioni “presuntive” sono così definite in quanto si riferiscono a casi in cui il legislatore, passato un breve lasso di tempo, presume che il debito sia stato già soddisfatto e quindi il diritto si sia estinto.
Alcune ipotesi di prescrizioni presuntive: 1 anno per la retribuzione delle lezioni ad ore o a giorni o mesi impartite dagli insegnanti, per le retribuzioni delle prestazioni lavorative in genere non superiori al mese, dei commercianti per il pagamento delle merci vendute al dettaglio, dei farmacisti per il prezzo dei medicinali.
Si prescrivono presuntivamente in 3 anni il diritto del prestatore di lavoro subordinato al pagamento delle prestazioni lavorative superiori al mese, dei professionisti e dei notai per il loro onorario ed il rimborso delle spese anticipate, degli insegnanti per le lezioni impartite per periodi superiori al mese.

EFFETTI DELLA PRESCRIZIONE

In tutti i casi riportati, come negli altri previsti dalla legge, il decorso del termine prescrizionale senza che il diritto sia stato esercitato lo fa estinguere; la conseguenza è che l’esercizio di un diritto, anche in sede giudiziaria, oltre il termine di prescrizione, legittima il debitore ad eccepirne la prescrizione, dunque lo libera dall’obbligo di eseguire la propria prestazione nei confronti del creditore.
E’ opportuno, pertanto, in caso di richiesta di pagamenti, anche da parte della pubblica amministrazione, considerare attentamente il termine entro il quale la prestazione viene richiesta, in quanto il decorso della prescrizione ha effetti estintivi delle reciproche obbligazioni.
Va detto, tuttavia, che vi è la possibilità, per il titolare del diritto, di interrompere la prescrizione, ponendo in essere atti che manifestano la volontà di far valere il diritto.

ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE

Sono atti interruttivi della prescrizione gli atti giudiziari notificati al debitore, i verbali delle contravvenzioni notificate all’autore delle violazioni ma anche le lettere con le quali si mette in mora il soggetto tenuto alla prestazione, nonché l’espresso riconoscimento del debito da parte di chi deve eseguire la prestazione dovuta.
L’interruzione della prescrizione comporta che a partire dall’atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, come dispone l’art. 2945 c.c., della durata prevista per il diritto fatto valere.

pubblicato il 16/04/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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