Tra i provvedimenti che il Tribunale deve adottare in sede di separazione dei coniugi, oltre a quello relativo all’affidamento dei figli minori ed al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, vi sono quelli che riguardano le modalità di erogazione e l’ammontare dell’assegno di mantenimento nonché l’assegnazione della casa coniugale.
CHI PAGA LE RATE DEL MUTUO DOPO LA SEPARAZIONE?
Un problema che può presentarsi al momento della separazione, di cui il Giudice dovrà tener conto nell’adottare le misure che regoleranno i rapporti tra i coniugi, è quello relativo all’obbligo del pagamento delle rate di un contratto di mutuo fondiario stipulato dai coniugi prima della separazione.
Può accadere, infatti, che per l’acquisto della casa familiare, così come per l’acquisto di altro immobile, sia stato stipulato un mutuo regolando diversamente la titolarità del diritto di proprietà rispetto all’assunzione degli obblighi derivanti dal mutuo.
INTESTAZIONE DEL BENE E TITOLARITA’ DEL MUTUO
Ad esempio, può verificarsi che la casa coniugale sia stata intestata ad uno solo dei coniugi ma che il mutuo sia stato firmato da entrambi o solo da colui che non è proprietario, così come potrebbe darsi che la casa sia stata cointestata ma che il mutuo venga pagato soltanto da uno dei due coniugi.
In queste ipotesi a chi spetta il pagamento delle residue rate di mutuo, a seguito di separazione?
Preliminarmente va detto che le vicende relative ai rapporti personali tra coniugi non hanno alcun effetto diretto sul contratto di mutuo stipulato originariamente con la banca o società finanziaria; tale contratto, pertanto, rimarrà immutato riguardo ai soggetti contraenti, salvo diverso consenso da parte dell’istituto mutuante, difficilmente ipotizzabile, tenuto conto dei costi e dei tempi necessari per le modifiche da apportare al contratto.
Unica sede per redistribuire gli oneri a seguito della separazione, pertanto, sarà quella giudiziaria, tanto in caso di separazione senza accordo tra i coniugi che in caso di separazione consensuale.
PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE
Nel primo caso, il Tribunale adito dal coniuge che richiede la separazione, una volta valutate le condizioni economiche di entrambi, nello stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e per i figli a questi assegnati, potrà tener conto dell’esborso relativo al pagamento delle rate di mutuo e disporre di conseguenza.
Un esempio: se il mutuo sulla casa coniugale grava per intero su di un coniuge ed la casa viene assegnata dal giudice all’altro coniuge, l’assegno di mantenimento in favore di quest’ultimo potrà essere proporzionalmente ridotto.
Nel caso di separazione consensuale vale l’accordo tra le parti, che il Tribunale dovrà omologare, purchè siano rispettati gli obblighi verso i figli e non vi siano pattuizioni contrarie alla legge.