Successione ereditaria: le quote spettanti agli eredi

Alla morte di un soggetto si apre la successione ereditaria dei beni del defunto, che verrà devoluta con criteri diversi a seconda che il soggetto abbia o meno disposto delle sue sostanze redigendo un testamento.

Nel caso vi sia testamento la legge prevede che debba essere fatta salva la volontà del testatore ma allo stesso tempo ritiene inefficaci le disposizioni volte ad escludere, direttamente o indirettamente, dalla successione alcuni soggetti legati al defunto da rapporti di parentela e coniugio, ai quali l’ordinamento garantisce la partecipazione, con l’attribuzione di quote ereditarie.


I DIRITTI DEI LEGITTIMARI

Ai sensi dell’art. 536 del codice civile, che elenca i soggetti “legittimari”, cioè le persone a cui la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, essi sono il coniuge, i figli anche adottivi e gli ascendenti.
L’ordinamento, inoltre, regola le quote riservate ai legittimari, prevedendo i diversi casi di concorso tra eredi che possono verificarsi all’apertura della successione, che possono essere schematizzati nel modo seguente, considerando quali eredi lascia il defunto e la quota di legittima ad essi spettante:

Se il defunto lascia solo il coniuge 1/2
Coniuge più un figlio 1/3 al coniuge e 1/3 al figlio
Coniuge più due o più figli 1/4 al coniuge e 2/4 ai figli
Solo un figlio 1/2
Solo due o più figli 2/3
Solo ascendenti 1/3
Coniuge più ascendenti 1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti

 

La parte del patrimonio ereditario che residua, detratte le quote di legittima, è quella di cui il soggetto può disporre con testamento e che verrà devoluta alla sua morte secondo la sua volontà.

 
IL CONIUGE SEPARATO

Per quanto riguarda il coniuge separato l’art. 548 c.c. dispone che egli ha gli stessi diritti spettanti al coniuge non separato, salvo che gli sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato: in quest’ipotesi egli ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto, assegno che sarà commisurato alle sostanze ereditarie ed alla qualità e numero degli altri eredi legittimi. In ogni caso il vitalizio non potrà superare l’importo degli alimenti percepiti dal coniuge prima del decesso.

SUCCESSIONE LEGITTIMA

Nel caso in cui il defunto non abbia espresso alcuna volontà testamentaria si aprirà la successione “legittima”, quindi  l’eredità verrà devoluta per legge ai soggetti innanzi elencati, con l’aggiunta di ulteriori categorie di successibili previste all’art. 565 ss. del codice civile, secondo il seguente schema:

Solo il coniuge  1/1
Coniuge più un figlio 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio
Coniuge più due o più figli 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli
Coniuge ed ascendenti o fratelli/sorelle 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti o fratelli/sorelle
Solo un figlio 1/1 al figlio
Più figli 1/1 ripartito in parti uguali
Solo ascendenti  1/2 linea paterna - 1/2 linea materna
Solo fratelli e sorelle 1/1 ripartito in parti uguali


Il codice civile, infine, detta disposizioni particolari per il concorso tra genitori e ascendenti con fratelli e sorelle del defunto, stabilendo, all’art. 571, che tutti sono ammessi alla successione per capi, purchè in nessun caso la quota dei genitori, o di uno di essi, sia inferiore alla metà; inoltre la legge prevede che se vi sono fratelli o sorelle unilaterali (cioè con un solo genitore in comune con il defunto) essi conseguono la  metà di quanto conseguono i fratelli/sorelle germani (cioè con entrambi i genitori in comune).
Da ultimo, se non vi sono né figli, né ascendenti né fratelli e sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore dei parenti più prossimi, tuttavia non oltre il sesto grado (art. 572 c.c.).  

pubblicato il 11/04/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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