La Legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici e la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Ma non solo. La Legge ha anche prorogato fino al 31 dicembre 2016 il Bonus Mobili.
In sintesi, il regime agevolativo prevede che chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia possa fruire di una detrazione d’imposta IRPEF pari al 36% delle spese sostenute sul limite massimo di spesa di 48mila euro per unità immobiliare. Per il periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, la detrazione Irpef sale al 50% così come sale il tetto per le spese sostenute a 96mila euro per le spese sostenute.
IL BONUS MOBILI
Una detrazione d'imposta Irpef del 50% su una spesa massima di 10mila euro spetta anche sulle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Gli elettrodomestici devono avere classe non inferiore alla A+ per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica (A per i forni). Si tratta del cosiddetto Bonus Mobili.
ZONE SISIMICHE
Per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità la detrazione è, invece, del 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016.
Inoltre, per le stesse prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata è previsto un regime agevolato IVA che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10%.
ARTICOLO 16 BIS DEL 22 DICEMBRE 1986 N.917
Il beneficio sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è regolato dall'art. 16 bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR). La norma “a regime” prevede che dall'imposta lorda possa essere detratto un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48mila euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi.
In realtà, fin dal giorno della sua introduzione nel testo unico delle imposte sui redditi, la percentuale della detrazione è stata elevata al 50%, con un limite massimo di spesa agevolabile, per singola unità immobiliare, di 96mila euro. In particolare per le spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche le cui procedure di autorizzazione siano state attivate a partire dal 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, l'aliquota sale al 65%.
PROROGA DELLA SCADENZA
La scadenza di tali maggiorazioni è stata più volte rinviata, fino ad arrivare, attualmente, al 31 dicembre 2016, grazie all’intervento della legge di Stabilità per il 2016 (la n. 208/2015). Da quella data la detrazione dovrebbe entrare a regime nella misura del 36% delle spese sostenute, salve eventuali proroghe o modifiche. Ne consegue che le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 beneficeranno di un regime meno favorevole.
Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti.
ALTRI AVENTI DIRITTO
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, ma in questo caso soltanto per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
In caso di vendita dell'unità immobiliare prima di dieci anni dalla realizzazione dell'intervento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte può essere trasferita per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto alla detrazione, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Se l'immobile è adibito promiscuamente anche all'esercizio di un'attività commerciale, di un’arte o di una professione, la detrazione d’imposta spettante è ridotta al 50%.