E’ la forma più comune ed immediata di testamento, che consente a chiunque di dettare le ultime volontà in assoluta autonomia e senza alcun esborso economico.
Il nostro ordinamento, infatti, non prevede regole particolari cui uniformarsi nella redazione del testamento scritto di proprio pugno, se non il rispetto dei requisiti elencati all’art. 602 del codice civile, cioè l’autografia del testamento e l’apposizione della data e della sottoscrizione da parte del testatore.
Nell’applicazione concreta della norma la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il testamento, per essere ritenuto valido, deve essere scritto per intero dal testatore di proprio pugno, senza il ricorso a strumenti meccanici e senza l’ausilio di terze persone; quanto alla sottoscrizione, essa può essere apposta anche non per intero ma con una sigla o con l’indicazione di un soprannome o abbreviazione del nome, comunque riconducibili a chi ha redatto il testamento.
L’apposizione della data, con indicazione di giorno mese e anno, consente di stabilire quale sia l’ultimo atto dispositivo del testatore, che annulla gli eventuali precedenti; il testamento, infatti, è atto revocabile e può essere sostituito da altro atto fino al giorno della morte.
La mancanza dell’autografia o della sottoscrizione è causa di nullità del testamento olografo e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse; come tutte le azioni di nullità non è soggetta a termine di prescrizione, a differenza dell’azione di annullamento per altri difetti di forma, che si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
PUBBLICAZIONE
L’art. 620 c.c. dispone che chiunque sia in possesso di un testamento olografo, alla notizia della morte del testatore, deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione; questi vi procederà, alla presenza di due testimoni, redigendo un verbale nel quale viene descritto lo stato del testamento, se ne riproduce il contenuto e viene data menzione della sua apertura.
Il verbale di pubblicazione viene sottoscritto, oltre che dal notaio, dalla persona che ha presentato il testamento e dai due testimoni; ad esso viene allegato il testamento olografo, che viene vidimato dal notaio.
Nel caso in cui il testamento sia stato già depositato presso il notaio dal testatore prima della sua morte sarà il notaio a curarne la pubblicazione subito dopo la morte.
Eseguita la pubblicazione, il notaio convocherà gli eredi e legatari di cui conosce domicilio e residenza, per dare esecuzione al testamento.
IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO
Una questione molto dibattuta in giurisprudenza, risolta da una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 12307/2015, riguardava le modalità con le quali un erede legittimo estromesso, o altri soggetti interessati, potessero impugnare il testamento olografo in corso di causa per contestarne l’autenticità.
Secondo un primo orientamento colui che impugnava il testamento olografo poteva disconoscerlo in giudizio, contestandone la sottoscrizione, in tal modo facendo gravare sul soggetto che intendeva avvalersi del testamento – l’erede testamentario – l’onere di dimostrarne l’autenticità, chiedendo la verificazione di scrittura privata.
Altro orientamento affermava che l’impugnazione del testamento dovesse essere fatta mediante querela di falso, con onere della prova della falsità dell’atto a carico dell’impugnante, in tal modo equiparando il testamento olografo agli atti pubblici.
Entrambe le soluzioni presentavano problemi interpretativi ed applicativi, risolti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia anzidetta: la Corte ha affermato che “ la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa”.
La soluzione così individuata implica che il soggetto che voglia opporsi all’esecuzione di un testamento olografo dovrà agire in giudizio chiedendo al Giudice di accertare la non autenticità del testamento, dimostrando la sua pretesa; trattandosi di prova di un fatto negativo (l’inesistenza o non autenticità del testamento) essa potrà essere fornita anche per presunzioni, cioè con elementi di verosimiglianza che possano confermare la tesi dell’attore.