La trasparenza nelle condizioni contrattuali bancarie

Molto spesso la documentazione contrattuale elaborata dagli intermediari bancari, sebbene completa nei contenuti, è risultata difficile da leggere e comprendere ai meno esperti di credito e finanza, per l’uso di un linguaggio estremamente tecnico.

Al fine di promuovere un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte, la Banca d’Italia ha emanato le Disposizioni di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" aggiornate recentemente con il Provvedimento del 15 luglio 2015, che definiscono le regole volte ad assicurare ai clienti la comprensione degli elementi essenziali del rapporto contrattuale.

FASI CONTRATTUALI

Le Disposizioni si applicano all'acquisto di prodotti bancari e finanziari tradizionali (ad es. conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti, strumenti di pagamento) e disciplinano l’intera durata del rapporto tra intermediario e cliente, così articolato:
•    nella fase precontrattuale, quella cioè che precede la sottoscrizione del contratto, prevedendo nello specifico la consegna al cliente del documento sui diritti del cliente e del foglio informativo contenente l’indicatore sintetico di costo (costo complessivo dell’operazione);
•    nella fase di stipula del contratto, prevedendo la consegna di un documento di sintesi delle condizioni contrattuali e caratteristiche del prodotto;
•    nella fase post-contrattuale, prevedendo la consegna di documentazione periodica, tra cui l’estratto conto.

OBBLIGHI PER GLI INTERMEDIARI

Le Disposizioni prevedono, inoltre, standard minimi e generali di redazione dei documenti informativi predisposti per la clientela, tra cui il carattere da utilizzare ( troppo frequentemente, infatti, i caratteri utilizzati sono risultati eccessivamente piccoli e di difficile lettura), la struttura dei documenti da sviluppare secondo modelli predefiniti, le informazioni essenziali da fornire.

Inoltre gli intermediari bancari e finanziari, anche per la commercializzazione dei servizi bancari tradizionali, sono tenuti all’osservanza di obblighi di natura organizzativa nonchè di controllo per il rispetto della disciplina di trasparenza e la correttezza nei rapporti con l'utenza.

DOCUMENTI CONTRATTUALI

Più nello specifico la Banca, quando sia attiva per la vendita di propri prodotti e servizi bancari o finanziari, deve attenersi a regole di trasparenza nella predisposizione e diffusione degli annunci pubblicitari che devono essere chiaramente riconoscibili come tali e fare riferimento, per le condizioni contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalità con cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti. Se l’offerta promozionale riguarda una qualsiasi forma di finanziamento l’annuncio deve anche indicare subito il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG).

Prima di concludere il contratto (fase “precontrattuale”) al cliente devono obbligatoriamente essere messi a disposizione alcuni documenti importanti per comprendere le caratteristiche, compresi tutti i rischi e i costi dell’operazione alla quale è interessato o che comunque gli viene proposta. “Mettere a disposizione del cliente” significa che il cliente può portarne con se una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente, non significa che può solo visionarla nei locali della banca.

Di seguito si riepilogano tali documenti con indicazione dei principali contenuti di cui si consiglia una attenta lettura prima della scelta e firma del contratto:
•    il documento sui “Principali diritti del cliente”: da redigersi secondo un modello standard previsto dalla normativa e da esporsi esposto nei locali aperti al pubblico e messo a disposizione dei clienti; riporta i diritti e obblighi da tener presente in ogni fase del rapporto fra l’intermediario e il cliente;
•    il foglio informativo: contiene informazioni sull’intermediario, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione o del servizio offerto e, soprattutto tutti gli elementi relativi alle condizioni economiche dell’offerta (tassi, costi, eventuali penali, spese accessorie) e al costo complessivo del prodotto o servizio.
•    la copia completa del contratto: il cliente può ottenere gratuitamente (per alcuni tipi di prodotti può essere previsto un rimborso spese) una copia completa del contratto che si vorrebbe concludere. La consegna della copia del contratto non impegna alla conclusione.
•    il “documento di sintesi” delle principali condizioni: normalmente costituisce il frontespizio del contratto e riporta in maniera personalizzata (cioè riferita al singolo contraente), secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio;
•    la “Guida” pratica che illustra in maniera semplice caratteristiche, funzionamento e costi di determinati prodotti o le modalità per l’esercizio dei connessi diritti. Al riguardo la Banca d'Italia ha predisposto i modelli di Guide che sono poi riprodotti dagli intermediari; attualmente sono disponibili le guide sui conti correnti e gli strumenti di pagamento ad essi associati (assegni, carte di pagamento), sui mutui ipotecari e sui meccanismi di risoluzione non giudiziali delle controversie fra intermediari e clienti.

pubblicato il 07/06/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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