Fallimento dell’imprenditore: quando è escluso

La disciplina del fallimento è contenuta in una legge speciale risalente ad epoca anteriore alla costituzione della Repubblica, il R.D. 16 marzo 1942 n. 267, cui sono state apportate molte modifiche nel corso del tempo.

Una di queste ha riguardato la definizione dei soggetti di cui è esclusa la fallibilità: prima della riforma del d.lgs. 5/2006 e della successiva apportata con d.lgs. 169/2007 si faceva riferimento alla nozione di “piccoli imprenditori”, cioè a coloro che, per le dimensioni dell’impresa, erano ritenuti dalla legge non assoggettabili a fallimento.

Tale nozione, tuttavia, si prestava ad interpretazioni diverse a seconda dei casi e non forniva un parametro univoco per l’applicazione della legge.

REQUISITI SOGGETTIVI: ART. 1 L.F.

Per superare queste difficoltà il legislatore ha modificato l’art. 1 della legge fallimentare, che oggi stabilisce che “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.

Sui limiti anzidetti la norma, infine, prevede l’aggiornamento triennale in base alle variazioni ISTAT.
I suddetti requisiti “soggettivi”, riferiti cioè al soggetto di cui si chiede il fallimento, individuano le cosiddette “soglie di fallibilita”, il cui mancato superamento determina la non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore.

ONERE DELLA PROVA

L'onere della prova è posto dalla stessa legge fallimentare a carico dell’imprenditore, il quale, se vuole evitare le conseguenze del fallimento, deve dimostrare il possesso congiunto dei tre requisiti.

In mancanza di tali allegazioni il Giudice, esercitando il potere di acquisizione d'ufficio attribuitogli dalla legge fallimentare, potrà disporre gli accertamenti utili presso le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e della Camera di Commercio, onde poter accertare la sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 1 l.f..

 La procedura fallimentare, caratterizzata dalla finalità di tutelare un interesse pubblico - quello della difesa dei creditori di fronte all'insolvenza di un imprenditore – attribuisce, infatti, al giudice  un controllo giurisdizionale diffuso con ampi poteri di acquisizione d'ufficio.

MINIMO INDEBITAMENTO

Oltre ai suddetti limiti la legge fallimentare, all’art. 15 ultimo comma, pone un requisito “oggettivo”, in quanto riferito all’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, cioè quella fase del procedimento che anticipa la dichiarazione di fallimento.

Si parla, a tal proposito, di “minimo indebitamento” per indicare il limite di € 30.000 (anch’esso periodicamente aggiornato) posto dalla legge, al di sotto del quale non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento.

pubblicato il 26/06/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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